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2 novembre 2007 0:00 - Franco
Cara Paola, nell'osservare il testo della Direttiva inerente la 2004/38/CE io vedo tutto l'opposto.
Ai sensi dell'articolo 27 della detta Direttiva: "Articolo 27
Principi generali
1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati
membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino
dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza
o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati
per fini economici.
29.6.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 229/45
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità
e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento
personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati.
La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti.
Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non
sono prese in considerazione." posso essere dell'opinione che se le Forze dell'Ordine si basano sulla discrezionalità su cosa si intende per cittadino pubblicamente pericoloso si rischia d'infrangere la suddetta normativa UE.
2 novembre 2007 0:00 - Paola
Caso Reggiani: si torna a ridiscutere prepotentemente di comunitari ed espulsioni.

Gli argomenti a cui si riferiscono i politici e che vengono riportati sui quotidiani hanno avuto l'effetto di mettere in crisi anche alcune mie labili certezze, mi chiedo dunque voi come interpretiate simili affermazioni:

"Alla vigilia di giornata delicate non è mancata neppure la polemica con la commissione Ue che giudica "tardivo" il decreto italiano, ma Amato risponde rinviando alle norme entrate in vigore il 6 febbraio che già prevedevano il potere di allontanamento "per mancanza di mezzi di sussistenza".
(La Repubblica)

"L'Italia si muove, ma una critica forte arriva dall'Unione europea perché «da mesi era stato chiesto di recepire la direttiva del gennaio 2006 che estende la libera circolazione a tutti i cittadini della Ue, però prevede la possibilità per ogni Stato membro di espellere i comunitari se esistono problemi legati alla salute pubblica, alla sicurezza e all'ordine pubblico» e dunque il decreto viene ritenuto «efficace ma tardivo».
La polemica è aperta. Con una nota il ministero dell'Interno afferma che «l'attuazione di quella direttiva era già pienamente avvenuta con il decreto legislativo numero 30 del 6 febbraio 2007, tanto è vero che il potere di allontanamento per mancanza di mezzi di sussistenza, sul quale ha molto insistito il commissario Franco Frattini nei mesi scorsi, è stato ripetutamente utilizzato». Ma è lo stesso Frattini a ribattere: «Tra i grandi Paesi, l'Italia è l'unica a non essersi adeguata, infatti adesso c'è stato bisogno del decreto.
La direttiva parla esplicitamente di allontanamento per chi non ha i mezzi di sostentamento: è questo il valore aggiunto che doveva essere subito recepito. Francia, Germania, Gran Bretagna l'hanno fatto. Noi ci siamo adeguati soltanto adesso"
(Corriere della Sera)

Dunque esiste una normativa EU che autorizza l'espulsione di cittadini EU in mancanza di mezzi di sussistenza? Una normativa che noi non abbiamo recepito? Che abbiamo recepito tardi? Quindi incapacità di dimostrare reddito = pericolo per l'ordine pubblico per i cittadini UE?
16 ottobre 2007 0:00 - Franco
Sottolineo il fatto che le parole "e non puo' mai prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale." dovrebbero rendere il decreto d'espulsione inerente ad un semplice suggerimento, poiché non è prevista alcuna procedura d'esecuzione forzata d'espulsione e tale provvedimento può essere annullato se si ritorna in Italia qualche giorno dopo. Ho inteso bene?
27 ottobre 2007 0:00 - Franco
A riguardo la Direttiva UE 2004/38/CE all'articolo 27 comma 2 secondo capoverso cita: "Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia
reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse
fondamentale della società. Giustificazioni estranee al caso
individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non
sono prese in considerazione."
In altre parole solo per GRAVI motivi di pubblica sicurezza, sanità pubblica od ordine pubblico si può essre realmente espulsi e non con la contestazione di un reato minore.
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