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Visti di ingresso in Italia, la nuova disciplina
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14 dicembre 2011 13:29
 
In attuazione del Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, istitutivo del Codice Comunitario dei Visti riferito ai visti d’ingresso di breve durata ed ormai direttamente esecutivo nel nostro paese, il Ministero degli Affari Esteri italiano ha ridefinito le varie tipologie dei visti d’ingresso ed i requisiti per il loro ottenimento con Decreto Ministeriale dell’11 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 1 dicembre 2011.
Il decreto in questione si sostituisce al precedente, adottato dal Ministero il 12 luglio 2000, che risultava ormai superato in piu’ punti dalle modifiche apportate negli ultimi anni alle norme italiane in materia di visti, in primo luogo al Testo Unico in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998) ed al relativo regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999).
 
Mettendo a confronto i due decreti, rispettivamente del 2000 e del 2011, rileviamo le principali innovazioni introdotte quest’anno dal Ministero degli Affari Esteri:
 
- Si specifica, in primo luogo, che la concessione di un qualsiasi tipo di visto a favore dello straniero minorenne richiede necessariamente il preventivo rilascio, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare italiana dello stato di provenienza, di un atto di assenso all’espatrio sottoscritto da entrambi i genitori, o in loro assenza dal tutore legale, i quali non accompagnino nel viaggio il minore.
Per l’ingresso di minori che partecipano a programmi solidaristici di accoglienza temporanea e’ inoltre richiesta l’autorizzazione del Comitato per i Minori stranieri, previsto dall’art. 33 del Testo Unico.
 
- Per quanto riguarda l’emissione di visti di breve durata (principalmente per ”Turismo”), nonche’ il rilascio di visti per ”Studio”, il decreto conferisce alla rappresentanza diplomatico-consolare un’ampia discrezionalita’ nelle valutazioni in merito al rischio di immigrazione illegale presentato dal richiedente, attribuendo centrale importanza al colloquio svolto con lo straniero, nonche’ all’analisi delle garanzie offerte dallo stesso sulla sua uscita dal territorio Schengen allo scadere del visto richiesto.
 
- Si semplifica la disciplina visti richiesti per ragioni di famiglia, accorpando nell’unico visto per ”Motivi Familiari” i due visti, finora distinti, per ”Familiare al Seguito” e per ”Ricongiungimento Familiare”. I relativi nulla osta rilasciati dallo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura sembrano tuttavia essere destinati a mantenere le vecchie denominazioni, differenziate secondo le precedenti categorie.
 
- La disciplina del visto per ”Studio”, generica e sommaria nel decreto precedente, si uniforma alle nuove previsioni del Testo Unico, specificando in dettaglio quali percorsi di studio e formazione danno diritto al visto: si prevedono per esempio possibilita’ di ingresso per studenti stranieri ammessi a frequentare corsi presso universita’ vaticane o universita’ straniere presenti in Italia, o ancora per gli studenti inseriti in programmi di scambio internazionale o ammessi a frequentare tirocini formativi.
Il visto per studio viene inoltre differenziato da quello per ”Ricerca”, il quale guadagna una sua denominazione e, dunque, anche una sua disciplina autonoma.
 
- Nella categoria dei visti per ”Lavoro Subordinato”, si specifica che il nulla-osta rilasciato per ”Lavoro Subordinato in Casi Particolari” ex art. 27 del Testo Unico deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del relativo visto, entro 4 mesi dalla data di emissione. Il nulla-osta rilasciato ex art. 22 e 24 dello stesso Testo Unico da’ invece diritto al visto per un periodo di 6 mesi.
 
- E’ infine abolito il visto per ”Inserimento nel mercato del Lavoro”, eliminato dal Testo Unico gia’ dal 2002, mentre si introduce il nuovo visto per ”Volontariato”, che consente l’ingresso ai giovani di eta’ compresa fra i 20 e i 30 anni ammessi a partecipare agli appositi programmi.
 
 
 
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