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Il Tribunale per i minorenni e l'autorizzazione all'ingresso o alla permanenza del genitore straniero irregolare
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Articolo di Claudia Moretti
31 luglio 2007 0:00
 
Esiste nel nostro ordinamento una possibilita', per gli stranieri clandestini, di ottenere un permesso temporaneo (generalmente un anno, massimo due) per rimanere accanto al proprio figlio minorenne. Si tratta dell'art. 31 comma 3 del Testo Unico 286/1998 che cosi' dispone:

"Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, puo' autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L'autorizzazione e' revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attivita' del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza."

La domanda viene introdotta direttamente all'ufficio giudiziario preposto (il Tribunale per i Minorenni competente), il quale, nominato un giudice relatore, dispone delle indagini a mezzo del servizio sociale di zona, finalizzato ad accertare la situazione di fatto sottoposta alla sua attenzione. Salvo chiarimenti, il Tribunale si pronuncia in camera di consiglio senza formalita' e de plano (ossia senza udienza al quale partecipino le parti). In media, dopo qualche mese si ha un provvedimento che accoglie o nega la richiesta di autorizzazione alla permanenza, richiesta necessaria all'ottenimento in Questura del permesso di soggiorno.
La norma ha creato una notevole varieta' giurisprudenziale, soprattutto nel primo grado di giudizio, laddove i singoli Tribunali hanno interpretato piu' o meno estensivamente i requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione, e in particolare quell'inciso: "per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'eta' e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano".
Infatti, non v'e' chi non veda che, a seconda di come la si interpreta, una tale disposizione di legge possa in astratto comportare un flusso enorme di regolarizzazioni. Quale minore infatti, per il proprio sviluppo psicofisico, non ha bisogno dei genitori, che abbiano possibilita' di lavorare sul nostro territorio, per mantenerlo, istruirlo ed educarlo?
Questa, infatti, la linea guida seguita da alcuni Tribunali per i Minorenni d'Italia, fra cui ad esempio, almeno sino a poco tempo fa, anche da quello di Firenze. Linea guida che ha da un lato il difetto di allargare l'ambito operativo di una norma voluta e concepita come eccezionale alla generalita' delle situazioni, basta vi sia un minorenne in eta' pre scolare o scolare. Dall'altra parte ha il pregio di concedere regolarita', anche e soprattutto a fini lavorativi, a chi, gia' in Italia clandestinamente (e magari con nessuna intenzione di andarsene) e' costretto a mantenere i propri figli con impieghi al nero.
Di diverso avviso pero' la Corte di Cassazione, che di recente (sent. n. 22216 del 16 ottobre 2006) e' intervenuta sull'argomento, tentando di arginare e restringere il ricorso generalizzato all'art. 31 del testo unico, stabilendo dei parametri piu' rigidi, in merito alla gravita' dei motivi e all'eccezionalita' della situazione dedotta dal richiedente l'autorizzazione, e in particolare stabilendo che il Tribunale per i Minorenni accerti e valuti:
- il grado di maturita' del minore;
- la genuinita' della documentazione attestante il legame di parentela tra questi e il familiare (il certificato di stato civile deve essere tradotto e legalizzato dalla Rappresentanza Diplomatica del luogo di rilascio, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Dpr 334/2004);
- la natura della patologia accertata e la somministrazione in favore di detto minore di un trattamento terapeutico presso strutture ospedaliere. Il che' significa che, ad avviso della Corte, solo i minori con documentati problemi di salute possono giustificare l'autorizzazione alla permanenza del genitore clandestino.
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