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Lo straniero con permesso di soggiorno ha gli stessi diritti fondamentali di un italiano? Si', tranne nelle lunghe attese per il rinnovo...
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Articolo di Claudia Moretti
28 maggio 2006 0:00
 
Pur nel suo caos legislativo che peggiora di anno in anno, l'Italia rimane comunque paese di grandi principi di cui tutti si beano e si vantano. Chi non cita la Costituzione, soprattutto nella prima sua parte relativa ai diritti fondamentali, con orgoglio? Fra questi c'e' l'uguaglianza formale di fronte alla legge di ogni cittadino e di ogni individuo, che non puo' esser discriminato per ragioni di razza, sesso, idee politiche o religiose.
Anche gli estensori del Testo Unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/98) all'art. 2 dello stesso, non hanno resistito al fascino della statuizione generale di un principio di uguaglianza, ne' i modificatori della legge (Bossi-Fini) hanno pensato di abolirlo:
"Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano..La Repubblica italiana. garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parita' di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.. Allo straniero e' riconosciuta parita' di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge."
Fra i diritti civili di cui sopra, forse ancor più che meramente civile, direi fondamentale, c'e' la liberta' di movimento, in particolare quella sancita all'art. 16 comma 2 della Costituzione: "Ciascun cittadino e' libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge".
Ora, deve necessariamente riconoscersi tale liberta' anche allo straniero che regolarmente soggiorna sul nostro territorio, per espressa volonta' di legge, sopra citata. Infatti, chiunque munito del permesso di soggiorno puo' recarsi all'estero e rientrare senza problemi. Ma cosa succede a chi ha consegnato il proprio permesso per il rinnovo alle Questure e ha ricevuto in cambio la cedola attestante, detta consegna? E soprattutto, cosa succede se la Questura, anziche' rinnovarlo entro i venti giorni di legge, impiega alcuni mesi per il rinnovo?
Per mesi il cittadino straniero e' sequestrato in Italia. La cedola del rinnovo (la ricevuta che viene consegnato al richiedente il rinnovo) non e' equiparata al permesso e, se pur si puo' fisicamente uscire, essa non costituisce prova della regolarita' per il reingresso.
Preso atto di questa discriminazione e limitazione delle liberta' fondamentali, il Ministero magnanimamente, e con fare degno di una monarchia assoluta, piu' che uno stato di diritto, concede agli stranieri muniti di cedola di allontanarsi dall'Italia per farvi rientro anche con la sola ricevuta. Pero' alle seguenti condizioni: solo per le feste (italiano-cattoliche) come Natale, Pasqua ecc.. (secondo date determinate dallo stesso Ministero), solo per far rientro nel proprio Paese di provenienza (e se volesse lo straniero fare del turismo come noi italiani?), e che si rientri dallo stesso valico di frontiera!
Insomma, lo straniero sotto rinnovo (e ricordiamo che il rinnovo e' una volta l'anno al massimo ogni due per chi lavora a tempo indeterminato), subisce in modo infausto i tempi della pubblica amministrazione e i suoi ritardi, in un certo senso riconosciuti con queste circolari del Ministero, diventano limitazione alla propria liberta' di movimento, al diritto di scegliere la destinazione della propria vacanza, o festeggiare secondo i tempi della propria festivita'. Ecco come tanti bei paroloni e principi scritti affogano nelle maglie della burocrazia.
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