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Stranieri e maggiore eta': permesso di soggiorno per motivi familiari anche senza studiare o lavorare
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Articolo di Emmanuela Bertucci
21 aprile 2008 0:00
 
Il 28 marzo 2008 il Ministro degli Interni ha emanato una importante circolare (prot. 17272/7) in tema di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della maggiore eta'.
Il testo unico in materia di immigrazione (D. lgs. 286/98) disciplina la materia agli articoli 28-30 e dispone che al figlio minorenne di un cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante in Italia venga rilasciato al compimento della maggiore eta' un permesso di soggiorno "per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo". Il diciottenne straniero -a differenza degli italiani- non poteva perder tempo: deve subito decidere se continuare gli studi, e se cosi' non e', dovrebbe subito mettersi a lavorare. Una situazione molto comune fra le famiglie straniere che vivono in Italia, quello che segue e' solo uno dei tanti esempi di richieste che ci sono giunte.

Domanda: "La mia domanda riguarda il permesso di soggiorno, sono arrivato in Italia con ricongiungimento familiare, per anni ho sempre avuto un permesso di soggiorno per motivi di famiglia, ma l'anno scorso al rinnovo la questura non ha voluto rilasciarmi il pds per famiglia in quanto ero gia' maggiorenne (22anni) nonostante sono a carico di mio padre con un reddito piu' che sufficiente... siccome studio all'universita' la questura mi ha rilasciato un pds per studio annuale, con scadenza a dicembre 2007. A questo punto mi trovo nella difficile situazione di non poter convertire il pds in lavoro a meno di una laurea... mentre se andavo subito al lavoro lo potevo fare visto che psd per motivi familiari permetteva il lavoro.
C'e' la possibilita' di poter lavorare oltre che rientrare in un decreto flussi, a quanto pare improbabile prima della scadenza del mio psd?
Nel caso riuscissi a laurearmi posso convertire a pds per lavoro sub. subito, cioe' prima ancora di aver trovato ancora lavoro? se si qual'e' la sua durata? (6 mesi, 1 anno o 2 anni?) o devo avere gia' un contratto firmato per usufruire della conversione?
Spero di essere stato chiaro, so di aver buttato un po' troppe domande ma era per avere tutta una panoramica della mia situazione. Vi ringrazio per la vostro gentile supporto. Grazie mille."

Risposta dell'ADUC: "Con il suo permesso puo' lavorare fino a 20 ore settimanali:
- in caso di decreto flussi puo' chiedere la conversione da studio a lavoro;
- successivamente alla laurea puo' ottenere la conversione senza attendere i flussi;
- se non avra' gia' un contratto le verra' rilasciato, in entrambi i casi, un permesso per attesa occupazione valido sei mesi".

La circolare prende atto della giurisprudenza che nel corso degli anni si e' stratificata in materia di titoli di soggiorno ai minori d'eta' e a coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno, e fornisce le direttive per la pubblica amministrazione al fine di garantire una piu' omogenea applicazione dei principi di legge che disciplinano la materia.
E non solo. La piu' grande novita' introdotta da questa circolare e' che estende un consolidato principio piu' volte sottolineato dalla Corte di Cassazione, secondo il quale i genitori hanno l'obbligo di mantenere i figli anche dopo il raggiungimento della maggiore eta' fino a che lo stesso non abbia raggiunto una propria indipendenza economica ed una appropriata collocazione nel contesto sociale, anche agli stranieri. Verrebbe da dire: ovvia conclusione! Ma fino ad ora questo principio non era purtroppo scontato. La circolare ricostruisce dettagliatamente il proprio percorso logico. L'art. 30 della Costituzione statuisce il dovere/diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli quale diritto fondamentale della persona. Tale diritto, in virtu' dell'art. 2, comma 2 del Testo Unico sull'Immigrazione deve essere applicato anche agli stranieri regolarmente soggiornanti. E poiche' la stessa legge impone di tutelare l'unita', l'integrita' e la salvaguardia della famiglia straniera e dei suoi legami "reinterpreta" l'art. 30, comma 3 e l'art. 32, comma 1 del Testo Unico stabilendo che gli "stranieri che, al compimento del diciottesimo anno di eta', siano titolari di un permesso di soggiorno per motivi familiari, potra' essere rinnovato il proprio titolo di soggiorno per la stessa durata di quello del genitore e purche' quest'ultimo soddisfi le condizioni di reddito e di alloggio richieste per il ricongiungimento familiare".
La circolare ministeriale adotta dunque una interpretazione molto estensiva della legge, e a nostro avviso corretta, eliminando la disparita' di trattamento che finora subivano i diciottenni stranieri rispetto ai loro coetanei italiani consentendo loro di non dover decidere subito circa il proprio futuro lavorativo o di studio, ma di poter continuare a rinnovare il permesso di soggiorno per motivi familiari rimanendo a carico dei genitori.

Qui' il testo della Circolare: clicca qui
 
 
 
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