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Rumeni e bulgari espulsi e rientrati (o rimasti dopo l'espulsione) prima dell'Ue, sono punibili?
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Articolo di Claudia Moretti
30 maggio 2007 0:00
 
Di recente i giudici dei tribunali penali di tutta Italia si sono trovati a giudicare la particolare situazione dei cittadini rumeni e bulgari sottoposti a procedimento penale per la violazione dell'articolo 14 comma 5 - ter del Testo Unico dell'Immigrazione cosi' come modificato dalla Bossi-Fini. Procedimenti iniziati prima che la Romania e la Bulgaria entrassero in Europa a tutti gli effetti, e cioe' dal 1 gennaio 2007.
Le norme e la questione giuridica
L'articolo citato punisce penalmente lo straniero extracomunitario clandestino che, dopo esser stato espulso, senza un giustificato motivo, si trattiene illegalmente sul territorio, oppure che, sempre dopo l'espulsione, vi abbia fatto rientro senza le procedure legali d'ingresso.
Tale norma si applica esclusivamente ai cittadini extracomunitari e non anche agli appartenenti alla Unione Europea, quali sono oggi i rumeni e i bulgari, ai quali ormai la stessa non e' piu' indirizzata.
Ma cosa succede se la violazione si e' verificata al tempo in cui ancora i rumeni e i bulgari erano extracomunitari? Incorrono comunque nella sanzione o l'imputazione decade per la sopravvenienza dell'ingresso in Europa?
Il codice penale e il favor rei
Senza entrare nel dettaglio, occorre premettere che, al contrario delle materie civili e amministrative dove vige un rigido spartiacque fra passato e presente e dove ogni atto e' regolato dalla legge in vigore al momento del suo compimento (tepus regit actum), nel penale esiste il principio del cosiddetto favor rei. In particolare e' previsto dall'art. 2 c.p. che, salvi gli effetti della sentenza passata in giudicato e gia' eseguita, nessuno puo' subire gli effetti (condanna e pena) di un fatto reato che per la legge odierna non e' piu' tale.
Il contrasto giurisprudenziale
Nonostante il principio su enunciato, la giurisprudenza si e' divisa.
La tesi maggioritaria e' incline a considerare superabile il problema in via definitiva, grazie all'art. 2 richiamato, e assolve l'imputato per sopravvenuta legge piu' favorevole, di fatto abrogativa del reato in questione nei riguardi dei cittadini di Romania e Bulgaria.
Quella minoritaria (capitanata dalla Procura di Torino) invece, a questa asserzione contrappone il fatto che non vi siano state leggi abrogative vere e proprie e che il mero ingresso in Europa non e' sufficiente a far scattare il favor rei in questione. Infondo, si sostiene, se lo Stato avesse cosi' inteso lo avrebbe disposto, come ha fatto nell'annullare le espulsioni amministrative dei neo comunitari, con Circolare congiunta del Ministero dell'Interno e della Solidarieta' Sociale, n. 2 del 28 dicembre del 2006.
Oggi il contrasto e' all'esame delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Una questione di lana caprina
Si', davvero. A nostro avviso, non si puo' ragionevolmente affermare la suddetta punibilita' senza tener presente che:
1. Il principio del favor rei non e' una formula matematica ma appunto in principio che informa di se' l'intero impianto reato-sanzione e come tale va applicato dai giudici.
2. Non vi e' alcuna logica, anzi vi e' contraddizione, che per circolare ministeriale le espulsioni amministrative siano state dichiarate decadute e che siano ancora esistenti in quanto fondano il presupposto necessario del fatto reato che viene contestato al rumeno o al bulgaro! (Insomma amministrativamente non esistono piu' ma penalmente si'!,
3. Esiste anche il buon senso e la dimensione storica e internazionale che induce a non proseguire oltre misura l'accanimento penale terapeutico di una malattia che ormai non c'e' piu' e che, tutt'altro che delitto di sangue o reato contro il patrimonio, riguarda fondamentalmente la questione della regolarita' del soggiorno. Questione, come detto, superata.
Ci auguriamo che la Corte di Cassazione metta fine alla diatriba evitando sprechi giudiziari inutili, sanzioni inefficaci e non deterrenti, ne' tantomeno rieducative, nei confronti dei nuovi compagni europei.
 
 
 
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