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Romania e Bulgaria in Europa: come cambia la disciplina su ingresso, soggiorno, espulsioni
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Articolo di Emmanuela Bertucci
15 novembre 2006 0:00
 

Dal 1 gennaio 2007 l'ingresso e il soggiorno di cittadini rumeni e bulgari non sara' piu' disciplinato dalla Bossi-Fini, ma dal d.P.R. n.54 del 2002, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, e cio' a seguito della ratifica italiana del Trattato di adesione di Bulgaria e Romania, avvenuta con la legge n. 16 del 9 gennaio 2006 (pubblicata in Suppl. Ord. n. 18 alla Gazz. Uff., 25 gennaio, n. 20). Vediamo come cambia la disciplina.

Ingresso e soggiorno inferiore a tre mesi

I cittadini europei possono fare ingresso e circolare liberamente all'interno del territorio degli Stati membri. Non e' necessario il rilascio del visto, ma e' sufficiente avere con se' un documento di identita' da esibire su eventuale richiesta delle autorita' italiane.

Soggiorno superiore a tre mesi

Trascorsi i tre mesi, occorre chiedere alla Questura la carta di soggiorno, allegando la documentazione che motiva la richiesta (es. lavoro autonomo, studio, ecc.). La permanenza in Italia per un periodo superiore a tre mesi senza che sia stata richiesta la carta di soggiorno non comporta, comunque, alcuna conseguenza pregiudizievole. In pratica, al mancato ottemperamento non e' ricollegata alcuna sanzione.

La carta di soggiorno é valida per tutto il territorio italiano e ha una durata di cinque anni dalla data del rilascio o, nel caso di soggiorni inferiori all'anno, di durata inferiore sulla base dei motivi del soggiorno. La carta e' rinnovabile: a tempo indeterminato, nei casi in cui é rilasciata per la durata di cinque anni; per ciascun anno successivo alla durata del corso di studi, necessari per completare le verifiche di profitto richieste; alle condizioni e per la medesima durata prevista per il primo rilascio negli altri casi.

Lavoratori subordinati e moratoria UE

Teoricamente i cittadini rumeni e bulgari potranno, dal 1 gennaio 2007, venire a lavorare in Italia senza dover "partecipare" alla lotteria dei decreti flussi. Cio' solo in teoria, poiche' in pratica occorrera' invece attendere gennaio 2007 per verificare se l'Italia si avvarra', come ha gia' fatto in passato in occasione delle ultime adesioni, della moratoria che sostanzialmente rimandava l'applicazione della disciplina comunitaria ai lavoratori subordinati.

Nel caso in cui lo Stato italiano decidesse di avvalersi della moratoria, nei primi due anni successivi all'adesione alla UE gli ingressi per lavoro subordinato continuerebbero ad essere regolati dai decreti flussi annuali, mentre per i lavoratori autonomi non vi sarebbe alcuna restrizione. Cittadini rumeni e bulgari che volessero fare ingresso in Italia per lavoro subordinato dovrebbero attendere, ogni anno, l'emanazione di un decreto dei flussi specifico per i cittadini neocomunitari.

Nel caso in cui l'Italia rinunciasse alla moratoria, dal 1 gennaio 2007 l'accesso al mercato del lavoro italiano per i cittadini neocomunitari sarebbe completamente libero.

Attualmente gli Stati che hanno gia' comunicato che si avvarranno della moratoria sono Spagna, Gran Bretagna, Irlanda, Danimarca e Austria; Polonia, Finlandia, Slovacchia, Estonia e Lettonia hanno rinunciato alla moratoria, mentre non si sono ancora pronunciati gli altri, fra cui Italia, Germania e Francia.

Ingresso e soggiorno dei familiari di cittadini comunitari

I familiari di cittadini comunitari che vivono e lavorano in Italia hanno diritto di ingresso e soggiorno. In particolare, hanno diritto di stabilirsi in Italia con il lavoratore cittadino comunitario:

. il coniuge ed i loro discendenti minori di anni 21 o a carico, anche se maggiori di 21 anni;
. gli ascendenti di tale lavoratore e del suo coniuge che siano a suo carico.
Ancora, possono soggiornare in Italia, qualunque sia la loro cittadinanza, ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge, degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge.

Cio' varra' non solo per i membri della famiglia anch'essi cittadini comunitari, ma anche per gli extracomunitari, che potranno chiedere direttamente all'ambasciata italiana del Paese di provenienza un visto di ingresso, allegando la documentazione comprovante il grado di parentela e la prova che si e' "a carico" del cittadino comunitario o del suo coniuge. Una volta in Italia, le persone cosi' individuate potranno richiedere il rilascio della carta di soggiorno.

Soggiorno non lavorativo

Possono altresi' soggiornare in Italia per periodi superiori a tre mesi i cittadini comunitari in pensione, o che non lavorano, purche' dimostrino di disporre di un reddito complessivo non inferiore all'assegno sociale. Anche in questi casi il diritto di soggiorno é riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, purché anche loro siano iscritti al Servizio sanitario nazionale italiano o siano titolari di una polizza assicurativa sanitaria e dimostrino di potersi mantenere senza costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia.

Studenti

Il diritto di soggiornare in Italia è riconosciuto anche per gli studenti, iscritti a scuola dell'obbligo o sitruzione superiore, universita' e corsi di formazione professionale, che potranno chiedere una carta di soggiorno per la durata del corso di studi, provando di disporre di risorse economiche tali da non costituire un onere per l'assistenza sociale in Italia.

Espulsioni gia' emesse

Dal 1 gennaio 2007, le espulsioni emesse nei confronti di cittadini rumeni e bulgari per motivi diversi da ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanita' pubblica si potranno ritenere inefficaci. Cio' perche' la liberta' di circolazione dei cittadini comunitari puo' essere limitata solo in casi particolari, per i quali rimandiamo al paragrafo successivo. Di conseguenza possiamo ritenere, in assenza di discipline speciali, transitorie o retroattive, che i cittadini rumeni e bulgari gia' colpiti da un provvedimento di espulsione potranno fare reingresso in Italia in quanto cittadini comunitari (Cass. Civ. Sez. I, 21 marzo 2005, n. 6972).

Nuove espulsioni

Alle disposizioni legislative che disciplinano il diritto alla libera circolazione dei cittadini comunitari puo' derogarsi solo in casi tassativamente indicati dalla legge, riguardanti la sanita' pubblica, l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza. Con particolare riferimento agli ultimi due motivi, occorre precisare che un eventuale foglio di via per motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica puo' essere adottato esclusivamente in relazione al comportamento personale del soggetto. La mera esistenza di sentenze penali di condanna, o la scadenza dei documenti di identificazione non possono dunque di per se' esser fondato motivo per una espulsione.

Nel caso di diniego di ammissione al soggiorno in Italia o di diniego di rinnovo o rilascio della carta di soggiorno, il soggetto viene invitato a lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni. Il provvedimento e' chiaramente impugnabile, ma a differenza della Bossi-Fini, che in materia di extracomunitari disciplina modi e tempi dell'impugnazione, la legge sui cittadini comunitari tace.

 
 
 
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