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Ricongiungimenti familiari. Come cambiera' la Bossi-Fini
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Articolo di Emmanuela Bertucci
14 agosto 2006 0:00
 
Il Consiglio dei Ministri ha annunciato il recepimento in Italia della direttiva europea sui ricongiungimenti familiari (2003/86/CE). Proponiamo uno schema riepilogativo di come cambiera' la cosiddetta legge Bossi-Fini attualmente in vigore.

DINIEGO DI INGRESSO SOLO SE LA MINACCIA PER L'ORDINE PUBBLICO E' "CONCRETA E ATTUALE"
Verra' modificato l'art. 4, comma 3 del d.lgs. 286/98 (Testo unico) che, fra le altre cose, disciplina i casi in cui non e' ammesso l'ingresso degli stranieri in Italia. Il comma 3, infatti, vieta l'ingresso agli stranieri che rappresentino una minaccia per l'ordine pubblico. A questo comma verra' aggiunto un periodo in cui si specifica che in caso di nulla osta per ricongiungimento familiare l'ingresso puo' essere proibito solo se tale minaccia e' "concreta ed attuale" .
Si applichera' dunque un regime piu' favorevole ai ricongiungimenti, poiche' nel caso lo Sportello unico o la polizia di frontiera vogliano impedire l'ingresso del cittadino straniero dovranno fornire la prova della attualita' e concretezza della minaccia.

REVOCA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO ED ESPULSIONE
Nel decidere l'eventuale revoca del permesso di soggiorno, e nel caso di espulsione amministrativa, occorrera' tenere in considerazione "la natura e l'effettivita'" dei vincoli familiari dell'interessato, la durata del soggiorno in Italia e i legami esistenti con il proprio paese di origine. Riteniamo che questa modifica abbia grande valore poiche', tenendo presente la precarieta' del permesso di soggiorno -strettamente legato al lavoro- e la facilita' di perderlo, accade che un membro della famiglia perda il diritto al permesso, e sia dunque obbligato a lasciare i propri cari, e a tornare in un Paese con il quale -e il caso non e' raro- non ha piu' legami, poiche' tutti i suoi parenti sono In Italia. Questa modifica consentira'/obblighera' l'amministrazione a tener conto delle relazioni familiari e sociali instaurate in Italia prima di revocare un permesso o comminare una espulsione, e la mancanza di valutazione di tali elementi potra' essere sottoposta al vaglio del giudice.

NON SARA' PIU' NECESSARIA L'AUTORIZZAZIONE AL REINGRESSO GLI STRANIERI ESPULSI IN CASO DI RICONGIUNGIMENTO
La legge prevede che lo straniero gia' espulso possa rientrare in Italia solo a seguito di una speciale autorizzazione al reingresso concessa dal Ministero dell'interno Tale autorizzazione e' discrezionale e il Ministero puo' benissimo non concederla. La modifica elimina la necessita' di tale autorizzazione se sia stato autorizzato il ricongiungimento familiare, ne' lo straniero sara' perseguibile penalmente per aver trasgredito al divieto di reingresso. Su questa norma abbiamo una perplessita' poiche' il testo normativo non e' chiaro. Dalla norma non si specifica infatti se cio' sia possibile sempre o solo nel caso in cui al momento dell'espulsione sia gia' stata presentata una domanda di ricongiungimento. Vista la tendenza degli Sportelli unici e delle questure ad applicare restrittivamente le norme in materia di immigrazione, riteniamo necessario che tale norma sia meglio specificata per evitare, all'indomani della sua adozione, dinieghi di visto e conseguente proliferarsi di ricorsi giudiziari sul punto. Cio' a beneficio delle tasche degli stranieri e della mole di lavoro dei giudici ordinari.

AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI CHE POSSONO RICHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO
Il nuovo art. 28 del testo unico, sul diritto all'unita' familiare, consentira' di chiedere il ricongiungimento anche a chi ha, a sua volta, fatto ingresso in Italia per motivi familiari.

AMPLIAMENTO DELLE CATEGORIE DI SOGGETTI IN FAVORE DEI QUALI CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO
In aggiunta a quanto gia' previsto dall'art. 29 del testo unico sara' possibile ricongiungersi con:
- il coniuge anche se separati legalmente;
- i figlio minori non a proprio carico;
- i figli maggiorenni permanentemente invalidi (e non piu' invalidi totali)!!!!;
- i genitori, anche di eta' inferiore ai 65 anni purche' siano a carico e non riescano a mantenersi adeguatamente nel proprio Paese.
Con riferimento ai requisiti reddituali, in caso di ricongiungimento a piu' di due figli di eta' inferiore ai 14 anni verra' richiesto un reddito pari al doppio dell'assegno sociale (e non triplo come attualmente previsto).

AUTORIZZAZIONE ALLA PERMANENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI
Ai genitori autorizzati dal Tribunale per i minorenni alla permanenza in Italia per assistere i figli minori verra' rilasciato un permesso di soggiorno per "assistenza minore", rinnovabile e che consentira' lo svolgimento di attivita' lavorativa, ma non sara' convertibile in permesso lavorativo.
Quest'ultima modifica suscita qualche perplessita'. Viene consentito al genitore di restare in Italia per assistere il minore: al compimento dei diciotto anni il permesso di soggiorno del genitore decadra' definitivamente, non potra' essere convertito e il genitore, che finora aveva provveduto al mantenimento dei figli, potra' entrare in Italia solo con ricongiungimento, e quindi solo se a sua volta mantenuto dal figlio. Riteniamo che un simile scenario sia paradossale, poiche' impedirebbe al figlio, ad esempio, di iscriversi all'universita' senza lavorare, quando al suo mantenimento potrebbero provvedere i genitori (come del resto accade in buona parte delle famiglie italiane) se solo potessero convertire il proprio permesso in motivi di lavoro.

SOGGETTI CHE NON POSSONO CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO
Le seguenti categorie di stranieri non potranno chiedere il ricongiungimento con i propri familiari:
- stranieri che hanno chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato, ma la cui domanda non sia ancora stata accettata;
- stranieri titolari di un permesso per misure di protezione temporanea;
- stranieri titolari di permesso rilasciato a seguito di eventi eccezionali, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità;
- stranieri che non soddisfano le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati Schengen;
- stranieri titolari di un permesso per protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati.

NORME DI PROCEDURA
Cambiano infine alcuni dettagli, comunque importanti, relativi ai requisiti e ai documenti da presentare unitamente all'istanza. Per il ricongiungimento ai figli minori e' sufficiente che essi non abbiano compiuto 18 anni al momento della presentazione dell'istanza. Inoltre non sara' piu' necessario presentare la documentazione relativa ai rapporti di parentela allo Sportello unico, ma sara' sufficiente presentarla, una volta rilasciato il nulla osta, all'autorita' consolare italiana. Cio' evitara' l'inutile transumanza di documenti in giro per il mondo e ridurra' i tempi del procedimento.
 
 
 
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