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Ricongiungimenti familiari di cittadini italiani. Le prassi illegittime delle ambasciate italiane
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Articolo di Emmanuela Bertucci, legale Aduc
13 maggio 2006 0:00
 
I cittadini italiani, comunitari ed i loro coniugi possono effettuare il ricongiungimento familiare con qualsiasi familiare stranieri con essi convivente o a carico.
Il ricongiungimento familiare dei cittadini italiani e comunitari con i propri familiari stranieri e' disciplinato dal Dpr 54 del 2002 che ne individua i requisiti per l'ingresso, il soggiorno ed il rilascio di carta di soggiorno.
Dopo aver elencato le categorie di cittadini comunitari che hanno diritto di soggiorno in Italia, l'art. 3, comma 3 del Dpr estende tale diritto anche alle seguenti categorie di familiari:
-coniuge
-figli di eta' inferiore ai ventuno anni
-ascendenti e discendenti
-"ogni altro membro della famiglia che, nel Paese di provenienza, sia convivente o a carico del coniuge degli ascendenti del lavoratore e degli ascendenti del suo coniuge".
Cio' vuol dire, in pratica, che il figlio ultra-ventunenne (e straniero) del coniuge (straniero) di cittadino comunitario puo' recarsi presso l'Ambasciata italiana del proprio Paese e richiedere un visto per motivi familiari. Altrettanto possiamo dire dei genitori, anche se di eta' inferiore ai 65 anni, nonche' di qualsiasi altro familiare convivente o a carico del cittadino comunitario o del proprio coniuge.
Se questa e' la norma, e' del tutto errata l'interpretazione che di essa da' il ministero degli Esteri e le prassi delle Ambasciate italiane sparse per il mondo, che rilasciano il visto di ingresso per motivi familiari agli affini di cittadini italiani solo nei casi individuati dall'art. 29 del testo unico dell'immigrazione, ovvero: figli minori a carico, figli maggiorenni gravemente invalidi che non possono provvedere al proprio sostentamento, genitori ultrasessantacinquenni i cui figli che vivono nel loro paese non possono mantenerli per gravi motivi di salute, genitori a carico che non abbiano altri figli nel proprio Paese.
Questa errata interpretazione e' dovuta al fatto che le autorita' deputate all'applicazione della norma hanno preso la seguente frase, "Il diritto di soggiorno è inoltre riconosciuto ai familiari a carico del titolare del diritto di soggiorno, come individuati dall'art. 29, comma 1 del D.lgs. 286/98" (art. 3, comma 4 del Dpr), valevole solo per alcune categorie di soggetti, e l'hanno estesa ai ricongiungimenti richiesti dai cittadini italiani.
Tali prassi sono illegali per due ordini di motivi. In primo luogo, perche' violano palesemente le disposizioni dell'art. 3, comma 3 e, in secondo luogo, perche' discriminano i cittadini italiani rispetto ai cittadini comunitari di altri Stati membri, nella misura in cui concederebbero a questi ultimi, e senza alcun motivo, delle condizioni per il ricongiungimento familiare molto più favorevoli rispetto ai primi.
Qualcosa inizia pero' a muoversi nella direzione giusta, sebbene siano state necessarie tanta pazienza e voglia di combattere per vedere tutelato uno dei diritti fondanti della nostra carta costituzionale, il diritto all'unita' familiare. Infatti, solo dopo un lungo anno di battaglie, attese e scontri con l'ambasciata italiana in Ecuador, un utente dell'Aduc, che ringraziamo per le informazioni e la documentazione che ci ha fornito, e' riuscito a spuntarla ed ha finalmente ottenuto l'agognato visto per motivi familiari per il figlio maggiorenne di sua moglie.
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