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I requisiti per la cittadinanza italiana: ecco le nuove quattro linee guida
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Articolo di Claudia Moretti
27 gennaio 2007 0:00
 
Con una circolare inviata il 5 gennaio 2007 a tutte le prefetture, il Ministero dell'Interno e' intervenuto in merito al procedimento amministrativo di concessione della cittadinanza italiana, dettando quattro regole di interpretazione evolutiva favorevoli alla definizione positiva delle procedure in corso e future.
Si sa che la discrezionalita' amministrativa trova massima espressione proprio in questi frangenti, ove il Ministero, tramite i suoi prefetti, valuta i -fumosi e vaghi- elementi di integrazione sociale e lavorativa dello straniero aspirante alla nostra nazionalita'. Si sa anche che spesso, per detta valutazione, le amministrazioni coinvolte si ancorano a vecchie prassi applicative che non corrispondono piu' al sentire comune e al buon senso, emettendo dinieghi che appaiono ingiusti e illogici.
Vediamo i quattro orientamenti che il Ministro propone per porvi rimedio, in attesa della riforma legislativa.

1. Il requisito reddituale deve esser valutato non piu' singolarmente ma in relazione all'intero nucleo familiare
Il Ministro ha inteso cosi' risolvere una pesante disuguaglianza fra chi sostenta di redditi propri e chi, per ragioni familiari e culturali, e' a carico del proprio coniuge. In particolare, Giuliano Amato ha ricordato la situazione frequente nei nuclei familiari di appartenenza delle donne e madri straniere che non vivono di reddito proprio. Alle stesse, si legge, "verra' in questo modo garantito di vivere in piena autonomia e consapevolezza l''essere e sentirsi italiane".
Precisa tuttavia il Ministro che, in quel caso, non sara' sufficiente, come per chi fa domanda di cittadinanza con redditi propri, l'autocertificazione, ma occorrera' istruire la pratica con l'acquisizione dei Cud, mod. 730 e mod. Unico, atti a dimostrare la disponibilita' di mezzi di sostentamento adeguati. Non si possono, infatti, autocertificare i redditi altrui.

2. Stanti i tempi lunghi della procedura, il requisito del reddito indicato al momento della presentazione della domanda puo' esser "attualizzato" in senso favorevole al richiedente, a fine procedimento
Con questa interessante statuizione, il ministro deroga in parte ad un principio generale dell'ordinamento, secondo cui, i requisiti esistenti al momento della presentazione della domanda amministrativa si cristallizzano e secondo cui sui questi e solo su questi (magari mesi e mesi persino anni dopo) matura la decisione finale dell'amministrazione. In parte, pero', cosi' si attua l'altro principio generale del procedimento amministrativo che prevede la partecipazione, l'interazione e collaborazione del cittadino, che integra e indica elementi anche nella procedura in corso.
Il Ministro, evidentemente prendendo atto della durata abnorme dell'iter di concessione della cittadinanza (spesso si arriva fino ai quattro anni!) tenta di agevolare la definizione positiva della pratica consentendo al richiedente di aggiornare la propria situazione reddituale. Per fortuna, si precisa, solo in senso a lui favorevole!

3. Il requisito della continuita' della residenza anagrafica sul nostro territorio, potra' esser valutato piu' elasticamente, in vista delle nuove esigenze sociali, di studio e di lavoro, che portano lo straniero a recarsi per brevi periodi all'estero

Visto il cambiamento dei costumi e dei tempi odierni, delle mutate esigenze lavorative o di studio o familiari, il Ministro giustamente ha inteso garantire che l'interruzione del periodo di permanenza in Italia non rilevi automaticamente ai fini dell'esito negativo della domanda di cittadinanza. E che, dunque, lo straniero non avra' un pregiudizio dall'allontanamento.
Attenzione pero'! Si precisa che:
- "..tali periodi, determinati dalla necessita' di studio, di lavoro, di assistenza alla famiglia di origine, di cure mediche, dovranno esser adeguatamente comprovati con idonea documentazione che lo straniero dovra' produrre ad integrazione dell'istanza."
- lo straniero deve comunque aver "mantenuto in Italia la propria residenza legale (iscrizione anagrafica presso il Comune e titolo di soggiorno valido per l'intero arco temporale) nonche' il centro delle proprie relazioni familiari e sociali."

4. I minori stranieri adottati da cittadini italiani, diverranno cittadini italiani automaticamente anche se la sentenza di adozione arrivi dopo il compimento della maggiore eta'

Addentrandosi in questioni tecnico giuridiche che tralasciamo, il Ministro parte dalla constatazione della differenza, in termini di cittadinanza, fra l'adottato minorenne e quello maggiorenne. Mentre il primo, infatti, acquista automaticamente la cittadinanza italiana dell'adottante (art. 3 comma 1 legge 91/92), il secondo ha una mera agevolazione al suo ottenimento con tempi ridotti a cinque anni di residenza legale post adozione (art. 9 comma 1 lett. b). Amato, in accordo con l'Avvocatura Generale dello Stato, estende l'automatismo anche a quei soggetti che abbiano intrapreso il processo di adozione alla minore eta' ma la cui sentenza sia arrivata (povera giustizia!) dopo il compimento della maggiore eta'.
Anche qui, lodevolmente, il Ministro tenta di mitigare gli effetti pregiudizievoli dei tempi abnormi dell'amministrazione, in questo caso giudiziaria.
 
 
 
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