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Racial profiling e il diritto italiano. Differenze con il diritto Statunitense
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Articolo di Claudia Moretti
1 marzo 2008 0:00
 
Da tempo vorremmo cominciare a lavorare sul cosiddetto 'racial profiling', una delle piaghe che sconvolge i rapporti fra etnie e razze diverse in Paesi dove e' tradizionalmente forte l'immigrazione. Il problema e' di attualita' soprattutto negli Stati Uniti, dove ad una forte tensione razziale, si affiancano e maturano riflessioni e strumenti giuridici sui diritti delle nuove generazioni di stranieri residenti.

Il 'racial profiling' e' la modalita' con cui le istituzioni (in particolare le forze dell'ordine) individuano le persone da fermare, ispezionare, controllare. Brutalmente, se sei nero e guidi una macchina vecchia e scassata, sono molto piu' alte le probabilita' di essere fermato per un controllo dei documenti, rispetto a quelle di un bianco in giacca e cravatta su una macchina nuova. Risultato: il nero con la macchina scassata viene fermato una o due volte al mese, il bianco con la macchina nuova viene fermato una volta ogni due anni. A parita' di infrazioni/reati commessi, il nero avra' maggiori possibilita' di essere multato o di finire in carcere. Le carceri, dunque, si riempiono di persone di colore, condannate non solo alle pene detentive, ma anche all'immobilita' sociale una volta usciti. Si va cosi' ad alimentare una situazione che in molti Paesi e' divenuta insostenibile, ossia la creazione di veri e propri ghetti sociali (gli afro-americani nei centri urbani degli Stati Uniti, i francesi di discendenza araba nelle periferie francesi, etc.).

Le associazioni statunitensi che hanno combattuto contro il cosiddetto "razzismo istituzionale" hanno ottenuto, grazie ad un percorso giudiziario approdato alla Corte Suprema, misure volte a limitare e disciplinare le attivita' di controllo e prevenzione delle forze dell'ordine, attivita' durante le quali si consumano silenziosamente le discriminazioni razziali descritte.
- In primo luogo la polizia non puo' fermare chiunque senza uno specifico e valido motivo, ad esempio, nei controlli della stradale, non potra' esser fatto un controllo a campione, ma si potra' fermare solo colui che sta compiendo una determinata infrazione.
- In secondo luogo il soggetto fermato puo' rifiutarsi di sottoporsi ai controlli della propria autovettura, in assenza di specifico mandato.
- Infine, al soggetto fermato spetta sempre e comunque la possibilita' di chiedere ed ottenere il nominativo dell'agente che procede nei suoi confronti.

In Italia il dibattito e -di conseguenza- la situazione normativa antirazziale e' ancora acerba. Da un lato infatti si proclamano diritti all'uguaglianza e alla non discriminazione razziale, etnica, religiosa, predisponendo anche appositi strumenti giurisdizionali per combattere il fenomeno, dall'altro pero' permane un impianto normativo che consente alla pubblica autorita' (sia di polizia giudiziaria, sia di polizia amministrativa, e dunque stradale ecc...) di procedere liberalmente "all'esercizio delle proprie funzioni" (termine assai generico e con il quale si puo' coprire qualunque istinto o movente razziale).

In generale esiste ancora oggi una presunzione di legittimita' dell'operato della pubblica amministrazione, ed esistono norme che impongono a priori l'obbedienza e la subordinazione di fronte ad un esponente delle forze dell'ordine nel compimento di proprie mansioni. Si pensi alle seguenti contravvenzioni del codice penale:

- Art. 650 Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorita'
Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorita' per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.


- Art. 651 Rifiuto d'indicazioni sulla propria identita' personale
Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identita' personale, sul proprio stato, o su altre qualita' personali, e' punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

Altrettanto e' previsto in materia di leggi in materia di pubblica sicurezza (il cosiddetto T.U.L.P.S Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) . Si pensi alla genericita' di concetti quali "persona pericolosa o sospetta" e alla discrezionalita' con cui la polizia opera i controlli amministrativi, anche in assenza e a prescindere da eventuali reati in corso:

Art. 4.
L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identita' siano sottoposti a rilievi segnaletici.
Ha facolta' inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identita' e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza".

Tutto cio' rischia di alimentare la potenzialita' discriminatoria e razzista del singolo uomo-agente di p.s. che non e' di motivare puntualmente perche' ha fermato il Sig. Mohammed piuttosto che il Sig. Bianchi.
Non solo, ma il solo fatto di indossare una divisa comporta per il fermato o comunque per coloro che si trovano a contestare l'operato della Polizia, nell'impossibilita' di ottenere il nominativo dell'agente, o anche un numero di matricola al quale risalire per reclamare, anche solo in via gerarchica, una violazione, un abuso, una discriminazione.

A tal proposito eclatante ed insidiosa, perche' rimessa totalmente alla coscienza degli agenti (e dunque pericolosa per l'alta potenzialita' di discriminazione razziale) e' l'attivita' della polizia nelle funzioni di polizia stradale ed in particolare di controlli ed accertamenti relativi al codice della strada.
Si leggano in proposito alcuni passaggi dell'art. 192 del Codice della Strada, che lasciano di fatto e di diritto letteralmente carta bianca agli agenti preposti al controllo e che stabiliscono discrezionalita' totale su chi e quando fermare, perquisire, ispezionare, senza che per questo occorra alcun tipo di violazione al codice della strada in atto.  
Art. 192. Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti.
1. Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all'invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l'espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo.
2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento di circolazione e la patente di guida, se prescritti, e ogni altro documento che, ai sensi delle norme in materia di circolazione stradale, devono avere con se'.
3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai precedenti commi, possono:
- procedere ad ispezioni del veicolo al fine di verificare l'osservanza delle norme relative alle caratteristiche e all'equipaggiamento del veicolo medesimo;
- [....]
4.Gli organi di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento del loro servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad assicurare, senza pericolo di incidenti, il graduale arresto dei veicoli che non si fermino nonostante l'ordine intimato con idonei segnali. [...]

Tutto cio', se da un lato risponde ad esigenze di tutela della sicurezza ed incolumita' degli utenti della strada, dall'altro costituisce senza dubbio una forte potenzialita' discriminatoria.

La discrezionalita' opera in modo piu' controllato negli altri settori dell'attivita' di pubblica sicurezza, e in particolare in quella di repressione dei reati, ad opera della polizia giudiziaria.

Piu' nel dettaglio, nell'ambito della procedura penale e nelle attivita' di repressione dei reati, la polizia, che agisce in qualita' di polizia giudiziaria, deve conformarsi alle norme del codice di procedura penale. Puo' intervenire di propria iniziativa con perquisizioni e sequestri o anche solo fermi di identificazione solo in condizioni di flagranza di reato o solo nel corso di un'indagine di un procedimento penale diretto da un Pubblico ministero. Possono e devono ricercare le prove, ma appunto, la loro opera si svolge nel "post reato" o presunto tale.

Certo e' pero' che per l'accertamento dei reati connessi all'immigrazione clandestina quali l'essersi trattenuto illegittimamente nel territorio dello Stato dopo un'espulsione, oppure la mancata esibizione dei documenti di identita' (art. 12, 14, 6 comma 3 del D.lvo 286/98), l'agente fermera' – e senza un ulteriore motivo - coloro che appaiono presumibilmente stranieri privi dei documenti (sospettati di reato), secondo una valutazione discrezionale.

Allo stesso modo, nel compiere le attivita' previste dal Testo Unico sull'Immigrazione, volte a combattere l'immigrazione clandestina ed in particolare con le espulsioni amministrative, i respingimenti o anche solo i controlli di frontiera, gli agenti procederanno nei confronti degli stranieri presuntivamente irregolari. Senza che i controlli siano in alcun modo subordinati o limitati ad una situazione di presunta o sospetta irregolarita'.

In conclusione, un cittadino indiano in Italia per turismo potra' incappare in un controllo delle autorita' e rischiare la contestazione del reato di mancata esibizione del passaporto o altro documento (art. 6 comma 3 t.u. Imm.), qualora lo abbia scordato in albergo e non sappia spiegarsi con gli agenti per difficolta' linguistiche. Il tutto, ovviamente, perche' e' visibilmente indiano. Lo stesso controllo puo' capitare al medesimo cittadino indiano anni dopo, residente e con carta di soggiorno. Piu' raramente capitera' ad un turista statunitense.

Esistono, tuttavia, come anticipato, norme che mirano a limitare gli effetti discriminatori nel processo di integrazione razziale, etnica e religiosa. In particolare gli art. 43 e 44 del Testo Unico sull'Immigrazione definiscono (ma non sanzionano se non con il risarcimento del danno) atteggiamenti razzisti, seppur genericamente, sia dei privati che degli gli esponenti della pubblica amministrazione.

Articolo 43 - Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parita', dei diritti umani e delle liberta' fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica.
2. In ogni caso compie un atto di discriminazione:
a) il pubblico ufficiale o la persona incaricata di pubblico servizio o la persona esercente un servizio di pubblica necessita' che nell'esercizio delle sue funzioni compia od ometta atti nei riguardi di un cittadino straniero che, soltanto a causa della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionali, lo discriminino ingiustamente;
[....]

L'articolo 44 t.u. prevede uno strumento giudiziale (Azione civile contro la discriminazione) ad hoc per la cessazione (e il risarcimento del danno) dei comportamenti razziali, nelle forme del giudizio in camera di consiglio, con ampi poteri istruttori del giudice, volutamente veloce e snello, nel quale:
- il soggetto discriminato puo' stare in giudizio da se', senza bisogno di un legale;
- si formula domanda di cessazione e inibitoria dei comportamenti lesivi e anche di risarcimento del danno;
- si possono chiedere provvedimenti cautelari immediati;
- si puo' agire nei confronti di chiunque (pubblico o privato, datore di lavoro ecc...) abbia posto in essere comportamenti discriminatori nei propri confronti;
- nell'ambito dei rapporti di lavoro, si possono invocare dati statistici finalizzati a provare la plausibilita' della violazione che si ritiene di aver subito o di subire;
- i provvedimenti del giudice sono immediatamente esecutivi.

Per quanto lodevole sia prevederlo, lo strumento giudiziale in questione non risolvera' il problema. In punto di prova infatti, il singolo fermato avra' difficolta' a documentare i fatti, a meno che non si trovi in compagnia di un testimone. Inoltre, non avendo il poliziotto l'onere di dimostrare il perche' del proprio operato in apparenza legittimo (al contrario di quello statunitense che deve sempre avere un motivo per fermare una qualsiasi persona), diventa una prova "diabolica" quella di attribuire ad un controllo della polizia un significato che va oltre il controllo in se' per se'.

Occorre forse un ripensamento del rapporto fra pubblica autorita' e cittadini (e non), secondo cui la funzione di controllo e' legittimata solo e in quanto si e' in presenza di precise violazioni da sgominare e non in apparenti pericolosita' o vaghi e non motivati sospetti.

Siamo ancora lontani da una siffatta visione cittadino-autorita', anche perche' l'Italia vive una recente ondata immigratoria e non ha ancora testato la drammaticita' di una tensione razziale che si cronicizza, come e' accaduto in altri Paesi. Motivo in piu' per parlarne e, possibilmente, per prevenirla.
 
 
 
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