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La protezione internazionale sussidiaria e i suoi presupposti: provenienza dallo Stato di Plateau (Nigeria)
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Articolo di Cristiana Olivieri *
20 maggio 2014 17:39
 
 Nel marzo scorso è intervenuta una sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che ha contribuito ad estendere l'applicazione di un istituto giuridico del diritto internazionale di estrema importanza: la protezione sussidiaria prevista nel d. lgs. 251/2007.
Questa garanzia viene in ulteriore aiuto in quelle situazioni (residuali) in cui ci sia necessità di protezione internazionale, ma non sia sempre possibile ottenere lo status di rifugiato, con tutti i suoi requisiti dettati dalla Convenzione di Ginevra del 1951.
Si tratta infatti di un “di più”, che fornisce una protezione supplementare rispetto a quella dei rifugiati, i cui presupposti per l'applicazione sono descritti all'art. 14 del d. lgs. 251 del 2007 e si sostanziano in danni gravi alla persona, in particolare:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Venendo ai fatti oggetto della sentenza, essi riguardano un cittadino nigeriano, di religione cristiana, residente nella regione di Plateau, fulcro di violenze interreligiose che rendono questa area geografica estremamente pericolosa e che hanno motivato il Tribunale di Bologna ad emanare un'ordinanza in cui si riconoscono i presupposti per la protezione sussidiaria. L'ordinanza inserisce nelle sue argomentazioni, tra le altre cose, i dati raccolti da Amnesty International nel 2007, che rendono ancor più evidente la violenza indiscriminata e conflitti interni di notevole rilevanza a cui sono esposti quotidianamente gli abitanti della zona.
Il Ministero dell'Interno ha però proposto appello contro l'ordinanza, sostenendo che il mero fatto di abitare in una zona duramente colpita da conflitti e persecuzioni religiose non possa legittimare automaticamente l'esigenza di ottenere protezione sussidiaria; bisognerebbe invece, sempre secondo l'appellante Ministero, “personalizzare” la situazione in cui il cittadino straniero si trova, senza generalizzare in base alla situazione riscontrata nello Stato d'origine.
La Corte d'Appello di Bologna ha però affermato categoricamente, in rigetto dell'appello proposto, che per la protezione sussidiaria “basta la provenienza dello straniero da una zona interna della Nigeria caratterizzata da una violenza generalizzata, capace di mettere a rischio la vita di chiunque vi si trovi, non solo di coloro che abbiano particolari ragioni alla mischia.”. La Corte ritiene quindi sufficiente che lo straniero abbia sempre vissuto nella zona di Plateau -e che ovviamente di questo ci siano delle prove, coerenti e non contestate- che varie fonti riconducono a gravissimi e generalizzati disordini religiosi, per affermare l'esigenza di protezione sussidiaria.
Poiché infatti, nell'appellare l'ordinanza di primo grado non è stata messa in discussione in alcun modo la provenienza e permanenza del nigeriano nella zona ad alto rischio violenze, basta che lo straniero professi una religione minoritaria, fortemente e violentemente perseguitata nella propria zona di origine, affinché ci sia necessità di proteggerlo internazionalmente, onde evitare che, una volta rimpatriato, possa subire gravi violenze.

* Consulente legale Aduc

 
 
 
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