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Protezione internazionale e permesso di soggiorno: il recepimento della disciplina comunitaria
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Articolo di Cristiana Olivieri *
26 marzo 2014 18:51
 
 Ormai nel 2011, l'Unione Europea ha emanato la direttiva 2001/51/UE al fine di estendere anche ai cittadini di Paesi terzi o apolidi, beneficiari di protezione internazionale, lo status di soggiornante di lungo periodo, definito nella precedente direttiva del 2003 (2003/109/CE). Intento della Direttiva è quello di facilitare il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo nello Stato membro che abbia concesso la protezione internazionale, il tutto alle stesse condizioni che si applicano per gli altri cittadini di Paesi terzi.
Nel febbraio scorso l'Italia ha finalmente recepito questa Direttiva, prevedendo così, anche nel nostro ordinamento, la possibilità di rilascio del permesso di soggiorno alle persone titolari di protezione internazionale.
Nonostante il ritardo nel recepimento, che sarebbe dovuto avvenire nel 2013, il nostro Paese ha reso efficaci gli obblighi derivanti dall'Unione Europea sulla protezione internazionale con il decreto legislativo n. 12 del 13 febbraio 2014, entrato in vigore l'11 marzo.
Il decreto introduce, mediante modifica del Testo Unico Immigrazione, la possibilità per i soggetti beneficiari della suddetta protezione di ottenere un permesso di soggiorno illimitato per circolare e soggiornare all'interno del territorio comunitario, secondo le condizioni previste nei singoli Stati membri.
L'articolo 9 del TUI, rubricato appunto “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo”, prevede infatti che lo straniero che sia titolare di permesso di soggiorno in corso di validità da almeno cinque anni, può richiedere in Questura il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, purché rispondente a due requisiti ulteriori:
a) reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale ( € 5.818,93 per il 2014);
b) alloggio idoneo, cioè che rispetti i parametri previsti dalla legge regionale sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica o, in alternativa, che abbia le caratteristiche igienico-sanitarie previste dalla ASL competente per territorio.
Tuttavia, per facilitarne la circolazione nel territorio europeo, questi requisiti sono molto meno rigorosi per i beneficiari di protezione internazionale, che dovranno solo indicare un luogo di residenza, senza che sia necessaria la documentazione sull'idoneità dell'alloggio. Essi sono inoltre esonerati dal superamento di un test di lingua italiana, e sul loro permesso dovrà essere riportata l'annotazione “protezione internazionale riconosciuta dall'Italia”, seguita dalla data del riconoscimento.
A parte queste modifiche, il nuovo decreto del febbraio 2014 tiene comunque fermo il requisito del soggiorno almeno quinquennale in Italia, sebbene lo stesso decreto preveda che lo straniero ben possa circolare e altresì soggiornare in altro Stato membro UE, fino ad un periodo di tre mesi.
Il decreto prevede inoltre un trattamento particolare per quei soggetti che si trovino in condizioni varie di vulnerabilità (rientranti nelle ipotesi dell'art, 8, comma 1 del d. lgs. 140/2005), cioè minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale: limitatamente a questa categoria di persone, concorre alla dimostrazione del reddito sufficiente per il permesso, anche la disponibilità di un alloggio concesso a fini assistenziali o caritatevoli, per la misura massima del 15% del relativo importo minimo richiesto.

* Consulente legale Aduc

 
 
 
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