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Gli obblighi alimentari al confronto internazionale. Il caso Italia-Bielorussia
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Articolo di Isabella Cusanno
8 gennaio 2014 14:46
 
L’Italia con la riforma del diritto di famiglia, ha introdotto una norma molto interessante e scarsamente reclamizzata, una norma che avrà molte ripercussioni nel campo delle obbligazioni alimentari, soprattutto nel confronto internazionale e quando l’altra Nazione già regolamenta la materia con una legge similare, come avviene in Bielorussia.
L’art.448 bis del codice civile italiano prevede che il genitore che ha perduto la potestà genitoriale non ha alcun diritto ad ottenere dal figlio o dai figli il mantenimento, quando per l’età o per la salute non sarà più in grado di provvedere da solo.
La ratio della norma è da individuare nella volontà del legislatore di allargare e di appesantire il ventaglio di sanzioni da applicare al genitore che ha comportamenti negligenti, omissivi, o peggio , nei confronti della propria prole. La convenzione di New York sui diritti del fanciullo prevede espressamente all’art 18:
“Gli Stati parti faranno del loro meglio per garantire il riconoscimento del principio secondo il quale entrambi i genitori hanno una responsabilità comune per quanto riguarda l'educazione del fanciullo e il provvedere al suo sviluppo. La responsabilità di allevare il fanciullo e di provvedere al suo sviluppo incombe innanzitutto ai genitori oppure, se del caso ai suoi tutori legali i quali devono essere guidati principalmente dall'interesse preminente del fanciullo. 
2. Al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori e ai tutori legali nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo. 
3. Gli Stati parti adottano ogni appropriato provvedimento per garantire ai fanciulli i cui genitori lavorano, il diritto di beneficiare dei servizi e degli istituti di assistenza all'infanzia, per i quali essi abbiano i requisiti necessari.”

E conseguentemente all’art.19:
”1. Gli Stati parti adottano ogni misura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza, di oltraggio o di brutalità fisiche o mentali, di abbandono o di negligenza, di maltrattamenti o di sfruttamento, compresa la violenza sessuale, per tutto il tempo in cui è affidato all'uno o all'altro, o a entrambi i genitori, al suo tutore legale (o tutori legali), oppure a ogni altra persona che abbia il suo affidamento. 
2. Le suddette misure di protezione comporteranno, in caso di necessità, procedure efficaci per la creazione di programmi sociali finalizzati a fornire l'appoggio necessario al fanciullo e a coloro ai quali egli è affidato, nonché per altre forme di prevenzione, e ai fini dell'individuazione, del rapporto dell'arbitrato, dell'inchiesta, della trattazione e dei seguiti da dare ai casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra; esse dovranno altresì includere, se necessario, procedure di intervento “


Le altre convenzioni, fatta eccezione per la convenzione di Strasburgo del 1996 che concerne il diritto dei minori alla partecipazione nell’attività giudiziaria e garantisce qualità e tipologia adeguata della medesima azione giudiziaria, sono inerenti alla scelta della normativa da applicare e all’individuazione della norma dirimente in caso di contrasto tra gli ordinamenti.
Le convenzioni relative alle obbligazioni alimentari in favore dei genitori ed a carico dei figli prevedono in via generale che si applichi la norma dello stato di residenza del creditore, ossia di colui che richiede l’assistenza ed il mantenimento, in caso che questa legge non preveda alcunché si applicherà la legge nazionale comune, nel caso non sia possibile erogare alcun alimento ai sensi delle leggi del creditore o nazionale comune, si applica la legge interna dell’autorità adita.
Nei Paesi ex Urss dove è già in vigore una normativa del genere, per esempio in Bielorussia dove ai sensi dell’art. 101 del codice della famiglia e del matrimonio, il genitore perde il diritto al mantenimento se il giudice o l’autorità lo privano della sua potestà genitoriale, l’orfano sociale non aveva obblighi nei confronti del proprio genitore, ma solo nei confronti dello Stato che pensava alla sua collocazione nella società, cosicché l’orfano sociale poteva essere costretto al mantenimento solo in forza della legge italiana, se in qualche modo era richiamabile, in quanto anche cittadino italiano o residente in Italia.
Ora, con la nuova formulazione dell’art. 448 bis del codice civile, la protezione da successivi pretese a carico di chi è stato abbandonato da parte di chi ha omesso o si é dimostrato negligente nei suoi confronti, è assicurata.
I genitori snaturati non potranno in alcun modo approfittare del benessere che il loro figlio naturale può aver acquisito con le sue sole forze o con gli aiuti statali, neppure se questo ragazzo risiede continuativamente in Italia.
Una garanzia, che non pretende una scadenza immediata, ma che nel tempo assume la qualità di una interruzione dei legami parentali a scapito dei genitori negligenti, che garantisce il libero futuro di ragazzi non troppo fortunati.
 
 
 
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