testata ADUC
Le nuove procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato politico e per l'asilo politico
Scarica e stampa il PDF
Articolo di Claudia Moretti
30 marzo 2008 0:00
 
Dopo il decreto legislativo n. 251 del 2007, che ha individuato i presupposti sostanziali del riconoscimento degli status di rifugiato e di status di protezione internazionale consistente nell'asilo politico. Anche questa volta la novella legislativa deriva dalla necessita' di adeguamento alle normative comunitarie ed in particolare dalla direttiva 2005/85/Ce.
Con decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n. 25 si e' dunque emanato il corpus che definisce le procedure per la richiesta e il riconoscimento degli status meritevoli di protezione internazionale. Sono due infatti gli status di cui il richiedente asilo puo' ottenere il riconoscimento tramite l'iter previsto: quello di rifugiato politico (nei casi previsti dalla Convenzione di Ginevra) e quello piu' generico di persona comunque bisognosa di protezione internazionale.
 
La presentazione dell'istanza.
La prima novita' di rilevo e' che la domanda puo' esser presentata in qualsiasi momento, senza obbligo di "tempestivita'" della stessa. Deve esser proposta alla Questura del luogo di dimora, la quale procede ad informare il richiedente dei punti salienti della procedura e a fotosegnalarlo compiutamente. Questa fase, assai delicata, prevede il possibile intervento di Organizzazioni che si occupano di asilo politico, ovvero di un tutore se la domanda e' effettuata da minore non accompagnato. Viene altresi' redatto un verbale con le dichiarazione dell'istante e la documentazione che questi porta a sostegno della propria richiesta. Laddove il soggetto sia entrato nel territorio europeo da altro Paese dell'Unione, e' possibile che la competenza territoriale per la valutazione dei presupposti per la concessione dello status richiesto, sia radicata in altro Stato membro. In tal caso la procedura viene sospesa.
 
L'accertamento e l'istruttoria.
La domanda proposta deve esser accolta al personale della questura che non ha alcun potere di "filtro" come avveniva secondo la vecchia normativa, ne' puo' adottare procedimenti semplificati, non consentendolo il decreto emanato. Tutt'al piu' potra' esser applicata la procedura "prioritaria" prevista all'art. 28 dello stesso.
L'istanza viene inviata ad una delle dieci commissioni territoriali competenti (individuata in base al luogo di presentazione della stessa o di quello ove il richiedente dimora), per il momento ancora sette, che entro trenta giorni procede all'audizione dell'interessato, che puo' farsi assistere da un legale di sua fiducia. Durante l'istruttoria e' garantito il pieno accesso agli atti amministrativi, per esplicito richiamo nel decreto alla legge n. 241/90 .
 
...e nel frattempo?
Chi presenta domanda di asilo, ha diritto di soggiornare in Italia durante l'esame della domanda, con un permesso di soggiorno valido per tre mesi rinnovabile fino al compimento dell'intera procedura, ad esclusione degli estradati. Per coloro che hanno presentato la domanda dopo un accertamento di irregolarita' dell'ingresso o del soggiorno, o per coloro che siano privi di documenti o posseggano documenti falsi o contraffatti, e' previsto il soggiorno in una specie di CTP: "centro accoglienza richiedenti asilo", nel quale hanno la possibilita' di uscire nelle ore diurne.
 
La decisione
Il decreto impone una valutazione individuale, obiettiva ed imparziale delle singole istanze, con aggiornamenti sulla situazione del Paese di provenienza dell'istante. Non piu' dunque le decisioni "in serie". Nel caso il richiedente non sia in grado di provare quanto afferma, in certe condizioni, la Commissione dovra' credergli. La decisione va adottata entro tre giorni dall'audizione. In caso di rigetto dell'istanza, il provvedimento deve esser corredato dalle motivazioni di fatto e di diritto sul quale si fonda. Inoltre, laddove sia comunque riconosciuta in una certa misura la necessita' di protezione (non tale tuttavia da comportare l'accoglimento della domanda) la Commissione invia al Questore la pratica per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.
 
L'impugnazione del diniego
Entro trenta giorni dalla comunicazione del diniego puo' essere proposto ricorso al Tribunale del capoluogo di distretto di Corte d'appello dove ha sede la commissione stessa. Il procedimento si svolge secondo le forme della camera di consiglio, di fronte al giudice monocratico. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia del provvedimento di rigetto. Cio' costituisce una grande novita' e fa si' che, fino a sentenza definitiva, il ricorrente sia considerato di fatto ancora un "richiedente asilo politico".
La decisione giurisdizionale, se positiva, comporta non solo l'annullamento del provvedimento ma anche l'accertamento nel merito dell'istanza e il riconoscimento dello status richiesto. Contro la decisione del Tribunale si puo' reclamare in Corte d'appello e, contro questa ultima decisione, proporre ricorso per Cassazione. 
 
 
 
ADUC - Associazione Utenti e Consumatori APS