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Modalita' di attraversamento delle frontiere italiane
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Articolo di Elisa Fontanelli
22 giugno 2009 0:00
 
In passato abbiamo gia' illustrato le formalita' che i cittadini extracomunitari devono rispettare se sono in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o familiari, nel caso in cui vogliano intraprendere un viaggio per recarsi nel proprio Paese d'origine (1), ma riteniamo utile tornare sull'argomento visto che, anche quest'anno, si stanno registrando gravi ritardi nei rilasci dei permessi da parte delle Questure; inoltre la materia e' soggetta a continui cambiamenti, spesso non divulgati a sufficienza, per cui non sono rari i casi di chi si appresta a rientrare in Italia e si vede negato l'accesso, con invito a recarsi presso l'autorita' consolare italiana per richiedere un nuovo visto d'ingresso. Il caso che trattiamo ancora una volta riguarda tutti coloro che si trovano in possesso della sola ricevuta delle Poste, o perche' hanno chiesto il rilascio del primo permesso, o perche' ne hanno chiesto il rinnovo. Vale la pena ricordare che costoro non possono soggiornare, nemmeno per motivi di turismo, in altri Paesi Schengen, ma hanno il diritto di recarsi temporaneamente nel proprio Paese.
Ripercorrendo la posizione assunta dal Ministero dell'Interno, ricordiamo che vigono due diverse modalita' di uscita e reingresso in Italia, a seconda della condizione dello straniero:
- chi attende il rilascio del primo permesso di soggiorno per lavoro o ricongiungimento familiare, puo' recarsi nel proprio Paese portando con se' il cedolino delle poste attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio, il passaporto, ed il visto d'ingresso dal quale desumere i motivi del soggiorno, ma il reingresso nel territorio italiano e' possibile solo attraverso lo stesso valico di frontiera utilizzato per l'uscita (non e' consentito il transito o lo scalo in altri Paesi europei);
- chi si trova in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno per motivi di lavoro o familiari, puo' rientrare nel proprio Paese con il cedolino delle Poste attestante l'avvenuta presentazione della domanda di rinnovo, il passaporto ed il vecchio permesso di soggiorno scaduto. Per costoro, fino al 30 settembre 2007 era possibile transitare in altri Paesi europei, ma a partire dal 1 novembre 2007 e' stato introdotto il divieto di reingresso se non attraverso lo stesso valico di frontiera dal quale si era usciti (Circolare Ministero Interno del 7 agosto 2007) (2). Per far fronte alla necessita' di assicurare anche allo straniero che abbia in corso un procedimento di rinnovo del permesso di soggiorno, il pieno godimento dei suoi diritti, con la circolare Ministero Interno 28 luglio 2008 e' stato ripristinato il transito nei Paesi Schengen dal 1 agosto 2008 al 31 gennaio 2009 (3).
L'ultima circolare emanata dal Ministero dell'Interno in materia, datata 11 marzo 2009, parte dalla considerazione dei problemi che si sono verificati per coloro che – dopo il 31 gennaio 2009 – hanno provato a rientrare in Italia transitando da un Paese non ricompreso nell'area Schengen. Per far fronte a questa impasse e' stata nuovamente ripristinata con effetto immediato la liberta' di uscita e reingresso dal territorio nazionale anche attraverso una frontiera esterna diversa da quella d'uscita (4).
Per la circolazione dei cittadini comunitari e dei loro familiari (se per periodi inferiori a tre mesi), invece, le uniche restrizioni previste nel periodo estivo, rispetto alla disciplina generale, riguarderanno la sospensione del Trattato Schengen per il periodo dal 28 giugno al 15 luglio per esigenze di ordine pubblico e sicurezza nazionale, in vista del G8 che si terra' a L'Aquila dall'8 al 10 luglio. In questa occasione, le autorita' italiane di frontiera potranno effettuare controlli sui documenti. In caso di spostamento in un Paese europeo, dunque, sara' necessario portare con se' la carta d'identita' valida per l'espatrio, oppure il passaporto ed il permesso (o la carta) di soggiorno.
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