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Ius soli e ius culturae. Facciamo un po' di chiarezza
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Articolo di Pietro Moretti
14 ottobre 2017 12:45
 
 Il dibattito sulla proposta di legge denominata "ius soli" è marcato, come ormai ogni discorso pubblico, da affermazioni prive di qualsiasi rapporto con la realtà. 
Attualmente, la cittadinanza italiana è conseguita dallo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, purché dichiari di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento del 19mo anno di età.
A ben vedere, quindi, lo ius soli (cittadinanza per nascita su territorio italiano) già esiste per tutti coloro che nascono in Italia.
Cosa cambierebbe con l’introduzione della proposta di legge denominata “ius soli”? La platea di coloro che potranno richiedere la cittadinanza rimarrebbe esattamente la stessa di oggi, solo che per alcuni di loro (ovvero per i figli di genitori legalmente residenti in Italia con permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero che vivono stabilmente in Italia da anni, lavorano e producono reddito sufficiente a mantenere la famiglia) la cittadinanza verrebbe data alla nascita piuttosto che al raggiungimento della maggiore età. In breve, invece di farli crescere con lo status di stranieri per poi dar loro la cittadinanza da adulti, creando una crudele e ingiusta discriminazione rispetto ai coetanei italiani, potrebbero godere a pieno degli stessi diritti anche durante l’infanzia e l’adolescenza. Quali diritti? Ad esempio, la possibilità di viaggiare: oggi il bambino italiano può viaggiare liberamente all’estero anche per mesi o anni, lo straniero deve invece risiedere in Italia senza interruzioni per i primi 18 anni di età.
Il diritto alla cittadinanza per ius soli non riguarderebbe, quindi, coloro che giungono in Italia già in età adulta, né a coloro che nascono in Italia ma sono figli di stranieri irregolarmente presenti sul nostro territorio. 
Più incisivo e innovativo invece il cd. “ius culturae”, che consente l’acquisto della cittadinanza al minore nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età, purché abbia frequentato regolarmente per almeno cinque anni, uno o più cicli di istruzione scolastica.
Potrebbe apparire come un allargamento della platea dei potenziali beneficiari della cittadinanza rispetto alla normativa attualmente vigente. Ma anche in questo caso, si tratta in sostanza di anticipare la concessione della cittadinanza a chi comunque ne avrebbe diritto da adulto. Se oggi si può chiedere la concessione della cittadinanza solo dopo aver risieduto legalmente in Italia per almeno dieci anni, con l’introduzione dello “ius culturae” la cittadinanza sarebbe anticipata per quei minori che sono (legalmente!) arrivati in Italia da bambini e che hanno frequentato con successo almeno cinque anni di scuola dell’obbligo. Un esempio: un bambino di cinque anni di età arriva legalmente in Italia con la famiglia, e frequenta regolarmente cinque anni di scuola elementare, ottenendo la promozione alle scuole medie. Ebbene, oggi come oggi non avrebbe diritto alla cittadinanza italiana, di cui potrebbe far richiesta – senza alcuna certezza di ottenerla – solo dopo aver regolarmente risieduto in Italia per almeno dieci anni da adulto. Con l’introduzione dello “ius culturae”, questo bambino potrebbe entrare alle scuole medie da cittadino italiano, al pari dei suoi coetanei e compagni di classe.
In conclusione, la proposta di legge che chiamiamo “ius soli” (e soprattutto “ius culturae”) è destinata ad incidere soprattutto sullo status dei bambini nati o cresciuti in Italia da genitori stranieri legalmente residenti, dando loro la possibilità di acquisire la cittadinanza italiana da bambini piuttosto che da adulti, come accade oggi. Continuerebbe ad essere esclusa la cittadinanza per coloro che giungono e risiedono in Italia senza regolare titolo di soggiorno. Nessun pericolo quindi di una invasione di immigrati irregolari in cerca di cittadinanza. 

Note:
Se la legge fosse approvata, sarebbe cittadino italiano anche:
- “chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286”;
- “Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza”.
 
 
 
 
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