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L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale per i cittadini dell'Ue
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Articolo di Emmanuela Bertucci
17 agosto 2007 0:00
 
Con l'ingresso nell'Unione Europea di Romania e Bulgaria, e con il conseguente diritto di libera circolazione e stabilimento nei Paesi dell'Ue, sono cambiati i requisiti e le modalita' di iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale.

E' bene prima di tutto specificare che il diritto di ingresso e stabilimento in Italia, riconosciuto ai cittadini di Stati membri dell'Unione Europea, non comporta automaticamente il diritto all'iscrizione al SSN, di conseguenza non e' sufficiente il fatto di poter entrare liberamente in Italia per dare all'individuo il diritto di iscrizione. La normativa europea e nazionale dettano infatti norme ben precise in ordine a tale possibilita', prevalentemente distinguendo le varie categorie di soggetti che hanno o meno diritto all'iscrizione a seconda delle motivazioni del soggiorno. Sul punto, e' recentemente intervenuto il ministero della Salute, con una circolare esplicativa del 3 agosto 2007, che fa un po' il punto della situazione attuale:
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Chi ha diritto all'iscrizione al SSN:

- lavoratori stagionali
e loro familiari (*), con un contratto di lavoro anche inferiore a tre mesi;
- lavoratori distaccati e loro familiari (*), vale a dire lavoratori dipendenti di una ditta europea (anche cittadini extracomunitari) che siano momentaneamente distaccati in Italia per motivi di lavoro. Queste persone dovranno, prima di venire in Italia, ottenere nel proprio Stato di residenza una certificazione chiamato Modello E106;
- lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo determinato e loro familiari (*). Questa categoria di persone ha diritto all'iscrizione al SSN per la durata del contratto;
- lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato e loro familiari (*): possono iscriversi al SSN a tempo indeterminato;
- lavoratori autonomi e loro familiari (*): possono iscriversi al SSN a tempo indeterminato;
- disoccupati e loro familiari (*), che abbiano lavorato in Italia per un periodo non inferiore ad un anno e che si trovino attualmente in stato di disoccupazione involontaria e si siano iscritti nelle liste di collocamento o a corsi di formazione professionale; il diritto all'iscrizione permane anche nel caso in cui il cittadino dell'Unione abbia lavorato per periodi inferiori a dodici mesi, e sia iscritto nelle liste di collocamento. In quest'ultimo caso, pero', l'iscrizione dura solo un anno e puo' essere rinnovata a fronte di un nuovo contratto di lavoro;
- familiari (*) di cittadino italiano;
- titolari di attestazioni di soggiorno permanente, cioe' cittadini dell'Unione che hanno soggiornato in Italia continuativamente e legalmente per 5 anni. Queste persone possono ottenere dal Comune italiano di residenza una attestazione di soggiorno permanente che da' diritto all'iscrizione al SSN a tempo indeterminato (**);
- cittadini dell'Unione che vengano in Italia per motivi di studio. Ottenuto, nel proprio Paese di residenza il Modello E106, potranno iscriversi al SSN;
- pensionati e loro familiari, che percepiscono la pensione di un altro Stato membro ma risiedono in Italia. Avranno diritto all'iscrizione al SSN dopo aver ottenuto nel loro Stato apposita certificazione (Modelli E120 ed E121).

Per iscriversi al SSN non e' necessario avere gia' ottenuto la residenza in un Comune italiano, ne' averne fatto richiesta. Sara' sufficiente presentare la documentazione relativa all'attivita' lavorativa, o all'iscrizione al collegamento ovvero i diversi Modelli comunitari necessari per le singole categorie.

Chi non ha diritto all'iscrizione al SSN:

- persone che soggiornano in Italia per periodi inferiori a tre mesi e non rientrano nelle categorie suelencate;
- turisti;
- cittadini dell'UE soggiornanti in Italia per cure mediche.

Tutte le persone che non hanno diritto all'iscrizione al SSN potranno ottenere nel proprio Stato di provenienza una tessera europea di assicurazione malattia (TEAM), che consente ad un cittadino in temporaneo soggiorno all'estero di riceve nello Stato Ue le cure "medicalmente necessarie". Chi non e' titolare della TEAM e non ha diritto all'iscrizione al SSN dovra' pagare le tariffe relative alle prestazioni sanitarie ricevute.

Prestazioni d'urgenza
Ai cittadini comunitari non puo' essere rilasciato il codice STP (***). Chiunque, anche chi non sia in possesso della TEAM, ha comunque diritto alle prestazioni indifferibili ed urgenti, fatto salvo il successivo diritto di rivalsa, da parte dello Stato italiano, nei confronti dello Stato di cittadinanza del soggetto.


(*) Si intendono per familiari il coniuge; i discendenti a carico o di eta' inferiore a 21 anni, propri o del coniuge; ascendenti diretti a carico, propri o del coniuge; il partner con cui il cittadino comunitario abbia contratto una unione registrata sulla base della legislazione vigente in uno Stato membro.
(**) Il diritto al soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dall'Italia per periodi superiori a due anni.
(***) Agli stranieri extracomunitari presenti in Italia senza permesso di soggiorno viene rilasciato, in caso di cure mediche urgenti e necessarie, un tesserino sanitario anonimo chiamato STP (Straniero Temporaneamente Presente).
 
 
 
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