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Immigrazione. Permessi per studio e volontariato. I flussi di ingresso per i volontari
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Articolo di Claudia Moretti
1 luglio 2008 0:00
 
Con il decreto legislativo n. 154 del 2007 il legislatore ha modificato la normativa riguardante i permessi per studio e i permessi di soggiorno per cittadini extracomunitari per volontariato, tirocinio non retribuito, scambio di alunni, in attuazione della direttiva europea n. 2004/114/CE.
 
Il permesso di soggiorno per volontari extracomunitari.
La novella, oggetto anche di una circolare ministeriale del Ministero dell'interno (n. 400/C/2008/899/P/12.214.27 bis del 22.2.2008) introduce in primo luogo una nuova figura di titolo di soggiorno, che e' appunto l'ingresso e il permesso per volontariato, inserendo un nuovo articolo al Testo Unico sull'immigrazione, il D.lgs. 286/98 (art. 27 bis). Secondo la norma, entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero della Solidarieta' Sociale, di concerto con il Ministero dell'Interno e degli Affari Esteri, emana un "decreto flussi per volontari", sebbene ad oggi non si abbia contezza che sia stato emanato alcunche' per l'anno 2008. L'ingresso sarebbe consentito solo agli stranieri di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni, previo rilascio di un nulla osta da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione competente all'esito dell'esame della richiesta effettuata dall'organizzazione promotrice del programma di volontariato. Si consideri infatti che i soli soggetti abilitati a chiedere l'ingresso per volontariato sono solo alcuni che promuovano specifici programmi:
1) enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonche' enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione;
2) organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
3) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
Nell'attesa dell'attuazione, la circolare del ministero precisa che le ambasciate tenute al rilascio dei visti si atterranno all'attuale prassi rilasciando un "visto per missione", da richiedersi entro e non oltre sei mesi dal rilascio del nulla osta.
Il permesso di soggiorno e' richiesto e rilasciato ai sensi delle disposizioni vigenti, per la durata del programma di volontariato e di norma per un periodo non superiore ad un anno. In casi eccezionali, specificamente individuati nei programmi di volontariato e valutati sulla base di apposite direttive che saranno emanate dalle Amministrazioni interessate, il permesso puo' avere una durata superiore e comunque pari a quella del programma. In nessun caso il permesso di soggiorno, che non e' rinnovabile ne' convertibile in altra tipologia di permesso di soggiorno, puo' avere durata superiore a diciotto mesi.
La norma specifica infine che la durata del permesso per volontariato non incide (al pari di quella del permesso per studio) nella maturazione del termine dei cinque anni per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno per cittadini extracomunitari).
 
Rinnovabilita' del permesso di soggiorno per studio.
La normativa coglie l'occasione per chiarire un aspetto fino ad allora oggetto di confusione, ossia la rinnovabilita' dei permessi di soggiorno per studio in caso di mutamento dei corsi e percorsi formativi dello straniero durante la permanenza in Italia. In modifica all'art. 39 del Testo Unico sull'Immigrazione si stabilisce che il permesso per studio puo' esser rinnovato (senza dover cioe' tornare nel Paese d'origine per ottenerne un altro per altro corso) solo nel caso in cui lo studente extracomunitario sia iscritto all'Universita' e decida di proseguire gli studi in un diverso ambito universitario passando ad altro corso di laurea. Dunque non vi sono possibilita' di rinnovo per chi vuol passare da un percorso formativo pubblico ad uno privato. Si tratta a nostro avviso di una chiusura vessatoria del sistema, che impone l'ennesimo viaggio all'ambasciata di turno per il compimento di mere attivita' burocratiche (si consideri che i visti di ingresso per studio non sono soggetti a limitazioni numeriche ma alla verifica dell'iscrizione al corso e alle questioni economiche di mantenimento, che ben possono esser compiute dallo straniero direttamente in Italia).
La circolare del ministero precisa la documentazione necessaria alla richiesta di rinnovo del titolo nei vari casi in cui il richiedente abbia concluso un corso di laurea e ne voglia iniziare uno nuovo, oppure se permanga in sede o si trasferisca ad altro ateneo. Nel caso lo straniero non sia ancora stato accettato dal nuovo ateneo, si potra' successivamente integrare la documentazione.
In ogni caso, pero', la richiesta deve necessariamente esser effettuata trenta giorni prima della scadenza.
 
Gli studenti "Erasmus" extracomunitari.
Finalmente la normativa si occupa anche di equiparare a tutti gli effetti gli studenti che studiano in Europa, siano essi comunitari o meno. Con l'introduzione nell'art. 39 del comma 4 bis si stabilisce che lo straniero gia' in possesso di un permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato da altro Stato Membro dell'Unione Europea, per la frequenza di un corso universitario o di insegnamento superiore, puo' fare ingresso in Italia in esenzione dell'obbligo di visto, anche per soggiorni superiori a tre mesi. Cio' se il programma formativo prevede detta possibilita' e sempre che lo studente non intenda trasferirsi del tutto nel nostro Paese (nel qual caso occorre l'apposito visto).
Il diritto in questione attiene solo ai casi in cui lo studente:
a) partecipi ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero sia stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni;
b) corredi la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia e' effettivamente complementare al programma di studi già svolto.
 
Visti e permessi per "studio-formazione" e per "studio-tirocinio".
La normativa, infine, prevede una serie di permessi per studio-formazione e tirocinio per alcune categorie di studenti:
a) maggiori di età ammessi a frequentare corsi di studio negli istituti di istruzione secondaria superiore e corsi di istruzione e formazione tecnica superiore;
b) ammessi a frequentare corsi di formazione professionale e tirocini formativi nell'ambito del contingente annuale stabilito con decreto del Ministro della solidarieta' sociale, di concerto con i Ministri dell'interno e degli affari esteri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281. Come precisato nella relativa circolare ministeriale gli ingressi in questione, che implicano la frequenza di corsi di formazione professionale svolta nell'ambito di tirocini formativi in unita' produttive in Italia, sono subordinati alla presentazione di un progetto formativo elaborato da un ente autorizzato, che preveda espressamente la partecipazione di cittadini stranieri residenti all'estero, vistato dall'assessorato competente della regione interessata;
c) minori di eta' non inferiore a quindici anni in presenza di adeguate forme di tutela; specifica la circolare che questa disposizione si applica esclusivamente ai soggetti dall'eta' compresa fra i 15 e i 18 anni, conviventi con genitore titolare di visto "per residenza elettiva";
d) minori di eta' non inferiore a quattordici anni che partecipano a programmi di scambio o di iniziative culturali approvati dal Ministero degli affari esteri, dal Ministero della pubblica istruzione, dal Ministero dell'universita' e della ricerca o dal Ministero per i beni e le attivita' culturali per la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.
Si tratta per adesso di una disposizione ancora inattuata e che demanda al regolamento attuativo le modalita' operative.
 
 
 
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