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Immigrazione. Ingressi fuori quota: la Carta Blu UE e le professioni altamente qualificate
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Articolo di Cristiana Olivieri *
18 novembre 2013 10:41
 
Con il d. lgs. 108/2012, emanato il 28 giugno dello scorso anno, e' stata recepita in Italia la direttiva comunitaria 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati che introduce una nuova tipologia di permesso di soggiorno per motivi di lavoro “extra quota” - cosiddetta Carta blu UE - che si aggiunge sia agli ingressi ordinari per motivi di lavoro che seguono la disciplina del decreto flussi, sia alle gia' preesistenti categorie di ingressi fuori quota disciplinati dall'art. 27 del testo unico in materia di immigrazione.
Si tratta di uno strumento decisamente “elitario” per due ordini di motivi. In primo luogo, consente l'ingresso di lavoratori “altamente qualificati” dove, per “alta qualificazione”, si intende principalmente il possesso di un titolo di studio di scuola post-secondaria (studi universitari) di durata almeno triennale e una “qualifica professionale superiore”. Secondariamente, si tratta di uno strumento elitario per i requisiti reddituali che debbono essere garantiti nel successivo contratto di lavoro, posto che la retribuzione minima annua non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (per il 2012, euro 24.789).
Nonostante tali restrizioni, facciamo presente che si tratta di uno strumento ancora oggi poco conosciuto e utilizzato e, soprattutto dalle grandi potenzialita' - sebbene occorra attendere in ogni caso le prassi applicative degli Sportelli Unici per l'immigrazione - in grado di superare in molti settori lavorativi lo sbarramento che i decreti flussi hanno finora costituito all'ingresso per motivi di lavoro.
La norma prevede infatti il rilascio della Carta blu UE ai lavoratori che abbiano “qualifica professionale” rientrante nei “livelli 1, 2 e 3 della classificazione ISTAT delle professioni CP 2011”.
Orbene, dare significato all'espressione che precede e' tutt'altro che semplice; a leggere la norma si ha l'impressione che si tratti di particolari categorie di lavoro, quando invece guardando alla classificazione Istat si scopre che non si fa riferimento a particolari lavori ma soprattutto a comprovate qualifiche di professionalita'. Ad esempio, nella classificazione stessa a pag. 19 viene riportata una tabella riepilogativa dei gruppi professionali e dei corrispondenti livelli di competenza (dall'1 al 4). Consultando la tabella si puo' verificare che le professioni escluse dalla Carta Blu sono decisamente poche: membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell’amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale; imprenditori, amministratori
e direttori di grandi aziende; professioni intellettuali, scientifiche e di elevata specializzazione.

Se abbiamo ben compreso il senso della classificazione ISTAT quasi tutte le attivita' lavorative possono rientrare fra i casi di Carta Blu, seppur con i requisiti – di livello medio alto – retributivi e di studio.

Chi può richiedere la Carta Blu. L'istanza va effettuata dal datore di lavoro che andrà ad assumere il lavoratore extracomunitario altamente qualificato. Per “altamente qualificato” s'intende, come gia' anticipato, che abbia conseguito una laurea universitaria a seguito di formazione di durata almeno triennale e che abbia conseguito una qualifica professionale superiore. Per stabilire nello specifico in quale categoria rientri la professione del richiedente (dato che, come vedremo più avanti, la categoria deve essere specificata anche nel modulo di richiesta), si fa riferimento alla classificazione dei cosiddetti “livelli ISTAT”.
Più nello specifico: 
- nel primo livello rientrano le professioni maggiormente qualificate, come ad esempio quelle imprenditoriali e di alta dirigenza, quelle tecniche, qualificate ad esempio in attività commerciali, nei servizi di ricezione e ristorazione, per un totale di 9 grandi gruppi professionali, che comprendono altresì gli artigiani, gli operai specializzati, e tutte quelle professioni che utilizzino l'esperienza e applicano la conoscenza tecnico-pratica degli utensili, dei materiali e dei processi per compiere la loro attività;
- nel secondo livello rientrano invece 37 gruppi, tra cui specialisti in scienze matematiche, fisiche, chimiche, architetti e simili, medici, ma anche specialisti delle discipline artistiche, ad esempio i musicisti, registi, direttori artistici, attori, sceneggiatori, pittori, scultori, coreografi, ballerini, cantanti, acrobati, ecc.;
- del terzo livello fanno parte ben 129 categorie, tra cui architetti, , paesaggisti, specializzati in discipline linguistiche, professioni tecnico-commerciali, bancarie, ecc. (per maggiori dettagli).

Dal momento che non sempre risulta chiaro in quale categoria rientri la propria attivita', eventuali errori di classificazione all'interno del modello per la domanda, non comportano l'invalidità della procedura e/o il rifiuto del nulla-osta, ma verranno rideterminati dagli istituti amministrativi riceventi la richiesta.
Inoltre, per i casi in cui sia necessario il riconoscimento di una qualifica professionale non regolamentata nel territorio italiano, a questa finalità è stata elaborata una procedura attraverso un'intesa tra il Ministero dell'Interno, quello degli Affari Esteri e quello dell'Istruzione, Università e Ricerca. Attraverso tale procedura, potranno essere riconosciuti dal nostro ordinamento anche professioni non esplicitamente normate, senza quindi alcun ostacolo alla richiesta di Carta Blu.
Come si richiede la Carta Blu. L'istanza deve essere inoltrata per via telematica, attraverso un modello on-line da riempire nel sito del Ministero; tale modulo è molto dettagliato, e richiede elementi imprescindibili, come i dati anagrafici del datore di lavoro che richiede la carta blu per far accedere un proprio dipendente, e inoltre i dati di quest'ultimo. Sono richiesti altresì richiesti tutti i dati dell'impresa del datore di lavoro, come gli estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, al Registro delle Imprese, nonché all'INAIL/INPS. Il datore di lavoro deve dichiarare la sistemazione alloggiativa presso la quale risiederà il lavoratore per il periodo di soggiorno, il tipo di contratto che ha intenzione di stipulare con lui (tipologia, contratto collettivo da applicare, durata del contratto, ore settimanali di lavoro, ecc.), e deve inoltre dichiarare che la retribuzione non può essere inferiore al triplo del livello minimo previsto, su base annua, per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, così come previsto dall'art. 8, comma 16 della legge 537/1993 e successive modifiche. Per il 2012 la retribuzione lorda non deve essere inferiore ad Euro 24.789.
Al momento della convocazione presso lo sportello Unico per l'Immigrazione andranno allegati un certificato che attesti la formazione universitaria almeno triennale del lavoratore e un certificato che attesti la specializzazione post-universitaria, entrambi tradotti e legalizzati (o apostillati) dall'Ambasciata.
Una volta accolta la richiesta e rilasciato il nulla osta all'ingresso, lo straniero potrà entrare nel territorio italiano, e da quel momento avrà, come prevede la legge, 8 giorni di tempo per richiedere il rilascio del permesso di soggiorno presso lo Sportello Unico Immigrazione.
Durata della Carta Blu. La durata di questo particolare permesso di soggiorno è di due anni al massimo, dopodiché la domanda va reinoltrata, nel caso di contratti a tempo indeterminato, mentre se il contratto è a termine, il permesso seguirà la durata di quest'ultimo.
Tempistica per il rilascio. Normalmente la procedura richiede da un minimo di 20 giorni a un massimo di 90 giorni, intercorrenti tra l'invio dell'istanza e il rilascio eventuale del permesso. La procedura può essere rallentata dalla possibilità di dover integrare materiale documentale.
Casi di esclusione. La Carta Blu UE non puo' essere rilasciata agli stranieri extracomunitari:
a) che soggiornano a titolo di protezione temporanea, o per motivi umanitari ovvero hanno richiesto il relativo permesso di soggiorno e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
b) che soggiornano in quanto beneficiari di protezione internazionale ovvero hanno chiesto il riconoscimento di tale protezione e sono ancora in attesa di una decisione definitiva;
c) che chiedono di soggiornare in qualita' di ricercatori ai sensi dell'articolo 27-ter;
d) che sono familiari di cittadini dell'Unione che hanno esercitato o esercitano il loro diritto alla libera circolazione in bas al d.lgs. 30/2007;
e) che beneficiano dello status di soggiornante di lungo periodo e soggiornano ai sensi dell'articolo 9-bis per motivi di lavoro autonomo o subordinato;
f) che fanno ingresso in uno Stato membro in virtu' di impegni previsti da un accordo internazionale che agevola l'ingresso e il soggiorno temporaneo di determinate categorie di persone fisiche connesse al commercio e agli investimenti;
g) che soggiornano in qualita' di lavoratori stagionali;
h) che soggiornano in Italia, in qualita' di lavoratori distaccati, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettere a), g), ed i);
i) che in virtu' di accordi conclusi tra il Paese terzo di appartenenza e l'Unione e i suoi Stati membri beneficiano dei diritti alla libera circolazione equivalente a quelli dei cittadini dell'Unione;
l) che sono destinatari di un provvedimento di espulsione anche se sospeso.
Casi di rifiuto del nulla-osta. Il permesso viene revocato, o non viene rilasciato affatto, nel caso in cui sia stato ottenuto in modo fraudolento o sia stato falsificato o contraffatto; quando non siano effettuate correttamente le procedure di richiesta o manchino dati necessari; quando viene richiesto per motivi diversi da quelli espressamente previsti, ovvero i motivi lavorativi; quando la disponibilità economica del richiedente per la sussistenza propria e dei propri familiari a carico non sia sufficiente senza ricorrere all'assistenza sociale nazionale.
Ricongiungimento familiare. Per i familiari del soggiornante con Carta Blu è previsto un permesso di durata pari a quella del richiedente, secondo le più generali norme sull'argomento – art. 29 del T:U: 286/1998. per i familiari residenti all'estero può essere richiesto il permesso dai figli minori, purché l'altro genitore abbia prestato il consenso, dal genitori che hanno superato i 65 anni e dai figli maggiorenni che non siano in grado di provvedere a se' per motivi gravi di salute che comportino invalidità.

* consulente legale Aduc


 
 
 
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