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Immigrazione. Curatela internazionale. Il caso Bielorussia - 4
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Articolo di Isabella Cusanno
25 marzo 2012 12:07
 
Nel sistema dei rapporti incrociati tra ordinamenti di Stati diversi e sovrani, ad un recepimento deve quasi sempre corrispondere, dalla parte opposta, una attività di adeguazione agli esiti del recepimento stesso. Ovviamente se il primo recepimento è indolore, senza eccessive difficoltà, le attività successive nella Nazione emanante il provvedimento recepito saranno di poco conto e assolutamente superficiali, perché è evidente che gli ordinamenti si sono già integrati e non hanno bisogno di verificare il piano di incontro legale per successive approssimazioni.
Allora: siamo al quarto passo. Cioè al momento in cui le Autorità Consolari devono prendere atto delle evoluzioni compiute in forze dei primo recepimento della curatela speciale italiana in Bielorussia.
Ossia al momento in cui le Autorità Consolari devono prendere atto che esiste ormai una curatela bielorussa che ha integrato quella italiana, ed in forza di questo nuovo provvedimento esiste un solo tutore del minore e che questo tutore è un cittadino italiano.
Bisogna precisare un dato di fatto: fino ad oggi non è mai stata emessa una curatela internazionale piena da parte degli organismi bielorussi preposti.
Fino ad oggi gli unici casi, ed anche pochi, hanno riguardato la curatela o la tutela assegnata a cittadini bielorussi residenti in Italia, per di più legati al minore da rapporti di stretta parentela.
Ma anche in questi casi ci sono stati problemi di adeguamento da parte dell’autorità italiane.
Perché?
Innanzitutto la differenza di procedura per la costituzione della tutela in Bielorussia rispetto a quella Italiana. Il dubbio sul valore stesso del titolo di tutore dato ai sensi della normativa Bielorussa: il suo contenuto, la sua rapportabilità al medesimo incarico in Italia ed alle normative dell’adozione.
Inoltre la difficoltà della gestione dei rapporti del tutore in Italia con le autorità italiane.
Ancora: i dubbi sulla normativa da utilizzare per il visto del minore che segue il tutore residente in Italia.
Ed infine la recepibilità di un provvedimento di curatela internazionale emanato da un autorità Bielorussa in Italia.
Nei pochi casi di cui si parlava prima, l’Ambasciata Italiana ha manifestato tutti questi elementi di perplessità, per cui a fronte dell’assenza di una regolamentazione esplicita, ha preferito concedere il visto per l’ingresso del minore con formule meno impegnative.
Ma anche nei casi di cui sopra sarebbe stato assolutamente possibile ottenere un visto per ricongiungimento familiare o per familiare al seguito al minore affidato ai sensi della procedura Bielorussa.
Il visto, ovviamente, ha, in queste condizioni, un duplice valore: ha la funzione di valere da riconoscimento ed esecuzione di un provvedimento straniero, ha la funzione di determinare le condizioni di ingresso e di soggiorno del minore.
Cominciamo ad analizzare le motivazioni addotte per il rifiuto di un visto per ricongiungimento familiare.
1) Recepibilità di un provvedimento di concessione di tutela internazionale in favore di un minore bielorusso a carico di un cittadino bielorusso residente in Italia: indipendentemente da qualsiasi valutazione sulle procedure e sui contenuti normativi della curatela bielorussa, che si analizzeranno in seguito, esistono trattati che risolvono ogni dibattito. La tutela bielorussa deve essere eseguita in Italia, indipendentemente da ogni considerazione. Al momento sulla questione esiste soltanto la sentenza della Corte di Appello di Genova di qualche giorno fa che dichiara eseguibile senza bisogno di delibazione ogni procedura di questo tipo.
2) La curatela e la tutela internazionale in Italia sono regolate dall’art.42 della legge di riforma del diritto privato internazionale che recepisce le varie Convenzioni internazionali in materia, di cui l’Italia è firmataria, e le direttive dell’Unione Europea.
3) Nulla osta al rilascio di un visto per ricongiungimento familiare ai sensi dell’art.29 comma 2 dlgs 286/1998 (testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) , il quale recita: “I minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli”. Inoltre questo decreto legislativo, nelle sue disposizioni più favorevoli, si applica anche ai cittadini dell’Unione Europea.
Tralasciamo altre considerazioni normative, dato che quelle espresse appaiono esaurienti.
Torniamo alle nostre questioni di curatela internazionale: tutela affidata a cittadino italiano, non parente del minore, in favore di minore bielorusso da parte delle autorità bielorusse.
Non ci sono casi precedenti. Chi scrive ha intrapreso i primi tre, nei sensi e nei modi in cui è stato analizzato in questo e negli articoli precedenti.
I casi che chi scrive sta conducendo partono da una curatela italiana, quindi, le autorità consolari italiane non hanno motivo per non concedere il visto richiesto di ricongiungimento familiare ed al momento di operare devono tener conto anche di questo elemento.
Continua 4

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