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Immigrazione e coesione familiare
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Articolo di Antonella Pedone
18 luglio 2012 9:09
 
Gli stranieri già presenti in Italia hanno diritto ad un permesso di soggiorno per motivi familiari se convivono con determinati familiari.

Differenza tra coesione e ricongiungimento
Il permesso di soggiorno per "coesione familiare" (o più precisamente per "motivi familiari") viene rilasciato allo straniero già presente nel territorio italiano.
Il ricongiungimento, invece, riguarda i familiari che si trovano all'estero.
I requisiti richiesti per la coesione sono gli stessi di quelli richiesti per il ricongiungimento, quanto a rapporto di parentela, reddito e alloggio.

Chi può chiedere la coesione familiare?
Gli stranieri, regolarmente presenti in Italia, possono chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per "motivi familiari" in favore:
1. del coniuge maggiorenne non legalmente separato;
2. dei figli minori non coniugati (anche del coniuge o nati fuori del matrimonio), a condizione che l'altro genitore, se esistente, abbia dato il suo consenso;
3. dei figli maggiorenni a carico, che non siano in grado di provvedere alle proprie esigenze di vita a causa di invalidità totale;
4. dei genitori a carico, se non hanno altri figli nel Paese di origine o di provenienza, oppure genitori con più di 65 anni, se gli altri figli non possono mantenerli per gravi documentati motivi di salute.
In ogni caso è necessario che il familiare per cui si chiede la coesione sia regolarmente presente in Italia, e quindi, titolare a sua volta di un permesso di soggiorno. Tale permesso di soggiorno verrà quindi convertito in "permesso di soggiorno per coesione familiare" (o meglio per "motivi familiari").
La conversione può essere richiesta entro un anno dalla data di scadenza del titolo di soggiorno originariamente posseduto dal familiare, se si tratta di familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia.
Vi è tuttavia un'altra ipotesi: quella degli stranieri conviventi con i parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana.
In questo caso la coesione può essere richiesta anche se lo straniero è irregolarmente presente in Italia.
Per tali soggetti, infatti, sussiste un divieto di espulsione e l'espresso diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari (articolo 28, lettera b) del DPR 334/2004).
Anzi, vi è di più. Sebbene il DPR 334/2004 preveda il rilascio del "permesso di soggiorno per motivi familiari", si deve evidenziare che l'articolo 10 del Decreto Legislativo n. 30/2007 prevede il rilascio della "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione" in favore dei seguenti soggetti:
1. il coniuge;
2. il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3. i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4. gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui al punto 2.

I documenti necessari
Sono necessari i seguenti documenti:
  • titolo di soggiorno del richiedente;
  • fotocopia di tutto il passaporto del familiare di cui si chiede la coesione;
  • documentazione attestante il legame di parentela. Tale documentazione deve essere tradotta e legalizzata presso l'autorità consolare italiana nel paese di provenienza, spedita in Italia e presentata all’atto della richiesta della coesione familiare;
  • per i genitori ultrasessantacinquenni, inoltre, sarà richiesta un'assicurazione sanitaria obbligatoria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale ovvero l'iscrizione al Servizio sanitario nazionale;
  • documentazione sull'alloggio;
  • documentazione sul reddito.
Sull'alloggiocertificato che attesti che l'alloggio è conforme ai requisiti igienico-sanitari e di idoneità, accertati dai competenti uffici comunali. Se lo straniero è ospite nell'appartamento di terze persone, è necessaria la dichiarazione di ospitalità redatta dal titolare dell'appartamento su modello "T2", attestante il consenso ad ospitare anche i ricongiunti. In caso di ricongiungimento a favore di un solo minore di anni 14, il certificato comunale può essere sostituito:
  • da una dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su modello "S1" (originale e fotocopia),
  • da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia).
Sul reddito
  • dichiarazione dei redditi/CUD
Qualora il richiedente non sia in possesso di un reddito personale, lo stesso potrà essere dimostrato anche presentando idonea documentazione relativa ai redditi posseduti dai familiari conviventi.
Il richiedente deve avere un reddito minimo annuo non inferiore all'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere; raddoppiato per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria.
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.
Pertanto, prendendo come base di riferimento l'anno 2010, saranno necessarie le seguenti soglie di reddito in Euro:
richiedente = 5.349,89
1 familiare = 8.024,58
2 familiari = 10.699,78
3 familiari = 13.374,47
4 familiari = 16.049,67
2 o più minori= 10.699,78
2 o più minori e un familiare = 13.374,47
Se la coesione riguarda due o più minori di anni 14 oppure due o più familiari titolari dello status di protezione sussidiaria è sufficiente il doppio dell'assegno.
La Cassazione ha chiarito che ciò che conta ai fini della coesione non è il reddito prodotto precedentemente, bensì la dimostrazione da parte dello straniero della possibilità di produrre, su base annua, attraverso il proprio lavoro, il reddito necessario. Tale possibilità può maturare anche nel corso del procedimento (Cassazione, sentenza dell'8 aprile 2004, n. 6938).
Il reddito di riferimento è il reddito imponibile lordo.

Come si chiede la coesione familiare?
A differenza del ricongiungimento, non è previsto il rilascio del "nulla osta" per effettuare la "coesione".
La coesione può essere richiesta tramite il kit postale, ove dovranno essere allegati i documenti sopra elencati.
Verrà rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quello del familiare cui cui si è effettuata la coesione
 
 
 
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