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Immigrazione. Carta Blu UE per lavoratori specializzati
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Articolo di Emmanuela Bertucci
19 aprile 2012 12:38
 
E' attualmente al vaglio della Camera dei Deputati lo schema di decreto recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati

La direttiva introduce una nuova tipologia di ingresso per motivi di lavoro, non subordinato ai decreti flussi annuali, andando ad ampliare notevolmente i cosiddetti ingressi “fuori quota”, gia' previsti –per i lavoratori altamente specializzati- nell'ordinamento italiano dall'art. 27, comma 1 lett. a) del testo unico in materia di immigrazione. A differenza di quanto gia' previsto in Italia, non sara' necessario che il lavoratore entri alle dipendenze di una societa' estera con sedi sul territorio nazionale.

I beneficiari
La Carta blu UE –secondo lo schema di decreto legislativo- potra' essere rilasciata a lavoratori altamente specializzati –sia residenti all'estero che gia' soggiornanti ad altro titolo in Italia- che abbiano seguito un percorso di studio almeno triennale nel proprio Paese nel settore di specializzazione per il quale richiedono la Carta Blu, attestata dal Paese di provenienza e riconosciuta in Italia e ottenuto la relativa qualifica professionale che rientri nei livelli 1 e 2 della classificazione Istat delle professioni (dirigenti, ingegneri, architetti, informatici, chimici, ecc.).

Gli esclusi
Non possono richiedere la Carta blu UE gli stranieri extracomunitari:
- titolari di permessi di soggiorno per protezione temporanea o per motivi umanitari;
- beneficiari di protezione internazionale;
- ricercatori entrati in Italia ai sensi dell'art. 27 ter del Testo Unico;
- familiari di cittadini UE che abbiano gia' esercitato il diritto al soggiorno ai sensi del d.lgs. 30 del 2007;
- soggiornanti di lungo periodo art. 9 bis;
- lavoratori stagionali;
- lavoratori gia' entrati fuori quota ai sensi dell'art. 27 del testo unico come dirigenti o personale altamente specializzato,  lavoratori alle dipendenze di organizzazioni o imprese operanti nel territorio italiano ,ammessi temporaneamente per adempiere funzioni o compiti specifici, ai lavoratori dipendenti di societa' estere distaccati in Italia per specifici contratti di appalto (art. 27, lett. a), g) e i) d.lgs. 286/98;

Requisiti contrattuali e procedimento
La domanda di nulla osta al lavoro dovra' essere presentata dal datore di lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per territorio –che si dovra' pronunciare entro 90 giorni– producendo, a pena di rigetto della domanda:

- contratto della durata minima di un anno per attivita' lavorativa che richieda la qualifica professionale superiore;
- titoli di istruzione dello straniero;
- indicazione dello stipendio annuale lordo che non dovra' essere inferiore al triplo del livello minimo per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria e dunque non inferiore a euro 24.789,00

Sul requisito economico, lo schema di decreto italiano richiede uno stipendio doppio rispetto a quanto previsto dalla direttiva (cioe' una volta e mezzo lo stipendio medio annuale lordo). La questione dovra' essere affrontata in sede di approvazione dello schema di decreto, pena la disapplicazione della norma italiana da parte dei giudici che si vedessero investiti di eventuali rigetti di nulla osta.

Il datore di lavoro richiedente non deve aver subito condanne penali, anche a seguito di patteggiamento per reati inerenti il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, relativi allo sfruttamento della prostituzione, per reati inerenti l'intermediazione illecita e lo sfruttamento lavoro (art. 603 c.p.) o per i reati di cui all'art 22 comma 12 (aver occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato).

Una volta autorizzato l'ingresso e iniziato il rapporto lavorativo, lo straniero per i primi due anni di lavoro potra' lavorare esclusivamente nel settore per cui e' stato autorizzato e potra' cambiare datore di lavoro facendone domanda alla Direzione territoriale del Lavoro competente per territorio, che dovra' pronunciarsi entro 15 giorni dalla richiesta. In caso di decorso dei 15 giorni senza che l'amministrazione si sia pronunciata l'autorizzazione si intendera' concessa (silenzio-assenso).

Dopo 18 mesi di soggiorno legale in un altro Stato membro, lo straniero extracomunitario potra' fare ingresso in Italia per lavorare nello stesso settore: il datore di lavoro italiano dovra', anche in questo caso, chiedere l'autorizzazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione, che si dovra' pronunciare entro 60 giorni. Parimenti lo straniero titolare di carta blu UE rilasciata in Italia potra' dopo 18 mesi trasferirsi per motivi di lavoro in altro Paese membro, secondo le relative procedure nazionali.

Qui il testo della Direttiva

Qui lo schema di decreto legislativo
 
 
 
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