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Immigrazione e bonus bebe'. Assoluzioni a Varese, Vicenza e Perugia
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Articolo di Emmanuela Bertucci
15 giugno 2007 0:00
 
"E' il Presidente del Consiglio a scriverti per porti probabilmente anche la prima domanda della tua vita: lo sai che la nuova legge finanziaria ti assegna un bonus di 1.000,00 (mille/00) euro?"
Chi se lo sarebbe immaginato che da questa bella notizia ne sarebbero derivati un sacco di guai? Facciamo il punto della situazione, con un aggiornamento sugli esiti dei processi penali a carico degli stranieri extracomunitari che hanno incassato illegittimamente 1000 euro su autorevole invito del Presidente del Consiglio.
Arrivano le prime pronunce del Tribunale di Varese che, in un caso ha accolto la richiesta di archiviazione del pubblico ministero (Sentenza n. 112/07 del 29 marzo 2007, Tribunale di Varese - tratta dal sito internet Meltingpot: (clicca qui) ed in un altro ha assolto gli imputati. Quest'ultima sentenza ripercorre l'ormai nota vicenda evidenziando il fatto che le norme in questione non fossero di lineare applicazione, come non lo erano le modalita' di attuazione, tant'e' che il legislatore stesso in finanziaria, statuendo per la non ripetibilita' delle somme incassate, implicitamente riconosce l'incongruita' dell'esclusione dei cittadini stranieri extracomunitari regolarmente soggiornanti dal beneficio. Il Gup di Varese pone l'accento sull'induzione in errore da parte della pubblica amministrazione poiche'
"nel ricevere una lettera indirizzata al figlio, accompagnata da un modulo sul quale sono prestampati i dati anagrafici del beneficiario, non puo' che intendere che il diritto alla prestazione sussiste: perche' altrimenti un potere pubblico dovrebbe indurlo in errore?".
Ancora, la sentenza mette in luce l'assenza di dolo, dimostrata dall'esibizione di un documento di identita' sul quale era chiaramente riportata la propria nazionalita' e dalla formulazione della modulistica che -affiancando insieme tre requisiti (l'essere cittadino italiano o comunitario, l'essere residenti in Italia e l'esercizio della potesta' genitoriale)- ben puo' esser intesa, "secondo una lettura erronea concretamente possibile, in forma alternativa" anziche' cumulativa.
Il ragionamento del giudice va ben oltre e sottilmente spiega come "l'animus dello straniero che ha scelto la legalita' della sua presenza in Italia, e' ancor piu' orientato a vedere in manifestazioni favorevoli del potere pubblico una conferma del valore positivo del suo generale rispetto delle leggi".
Similmente si registra una assoluzione del Tribunale di Vicenza (clicca qui) e, piu' di recente, una sentenza di non luogo a procedere del Tribunale di Perugia (sentenza del 12 aprile 2007, clicca qui).
E, su quest'ultima sentenza, ci facciamo da parte lasciando descrivere al giudice l'impatto che la lettera del Presidente del Consiglio ha avuto sull'imputato:
"L'impatto della lettera era [...] immediato e assai confortante, specialmente per chi, percependo redditi non certo da nababbo e vivendo la prospettiva di mantenere un figlio, si sentiva prospettare un assegno da 1.000,00 euro in arrivo.
In linea di principio, si dovrebbe pertanto affermare che l'imputato, dopo un primo, giustificato entusiasmo alla lettura dello scritto del Presidente del Consiglio che gli paventava 1.000,00 euro per mantenere il figlio, avrebbe dovuto comprendere immediatamente che era il caso di ridimensionarsi non essendo cittadino italiano, e cestinare missiva ed allegato tornando a lavorare per procurarsi di che vivere, al piu' con qualche rimbrotto verso chi gli aveva fatto sperare per un momento, e quasi annusare, un regalo che invece non era per lui.
Innanzi tutto, con la logica spicciola di chi e' appunto abituato a guadagnarsi il pane e fa le cose che reputa necessarie, l'imputato non pote' che rimanere perplesso davanti al confronto tra le due missive (ammesso peraltro che lesse davvero l'allegato, e non ando' invece a brindare al bar fermandosi alle promesse del Primo Ministro senza preoccuparsi piu' di tanto delle "informazioni"): che non era cittadino italiano lo sapeva bene, ma altrettanto bene lo sapeva il Governo, che evidentemente aveva consultato i dati dell'anagrafe per individuare i soggetti a cui scrivere. E, se lo sapeva, che gli aveva scritto a fare? Solo per il dispetto di fargli sentire il profumo dei 1.000,00 euro per poi toglierglieli da sotto il naso? Certo, approfondendo i problemi poteva venir fuori che un bambino dal nome palesemente esotico fosse comunque figlio di uno straniero diventato cittadino italiano per matrimonio od altra via, ed allora lo Stato aveva fatto bene a informare tutti: ma perche', si sarebbe chiesto assai piu' pragmaticamente l'imputato, non fare le verifiche prima?"

Conclude il Giudice, prima del P.Q.M., cosi' sintetizzando il caos e l'accavallamento di norme, circolari ministeriali, ordini e contrordini che sono seguiti alla vicenda:
"A fronte dell'inesigibilita' di quel denaro, il permanere della sanzione penale a carico di chi venga accusato di averlo riscosso (e lo abbia financo ridato indietro, nel caso in esame) costituisce una sorta di controsenso, che le recenti disposizioni in tema di indulto renderebbero ancor piu' paradossale, laddove un'ipotetica -ma impossibile, per quanto sopra evidenziato- sentenza di condanna portasse a una pena da dichiararsi estinta. L'unico effetto che ne potrebbe derivare sarebbe quello, in vero sommamente ingiusto, di determinare per l'imputato ostacoli al rinnovo del permesso di soggiorno, proprio a lui che -come tutti coloro nelle sue condizioni- era censito dall'Anagrafe e godeva di assistenza sanitaria perche' regolare in Italia e dedito a un lavoro lecito.
La descrizione del paradosso e' presto detta, e somiglia all'andirivieni di un'altalena.
Il T., in pratica, si senti' dire dallo Stato che poteva avere 1.000,00 euro, e subito dopo gli venne detto (ma non era facile capirlo) che non erano per lui. Ando' all'Ufficio postale e capi' che c'era un modo per averli, senza che egli dovesse nascondere alcunche'; quindi gli vennero dati, ma poi subi' un procedimento penale, e l'imputato dovette comprendere che quei soldi erano da restituire. A quel punto e' arrivata una legge, che ha detto che il denaro non lo doveva ridare piu' indietro (intanto, ahilui, lo aveva gia' fatto), ma se il processo andasse avanti potrebbe arrivare una condanna, magari a una pena pecuniaria per effetto di conversione: pena che il T. intuirebbe di dover pagare, anzi no perche' c'e' l'indulto.
Si e' prima ipotizzato che l'imputato non capisca l'italiano, ma fargli vivere un processo a carico con simili presupposti e conseguenze lo porterebbe a non capire gli italiani."
 
 
 
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