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Immigrati e assegni famigliari. Tribunale Tortona: stessi diritti degli italiani
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Articolo di Claudia Moretti
2 aprile 2013 18:17
 
Che bello poter commentare un'ordinanza quale questa del Tribunale di Tortona che, in pochi mesi ha risolto un caso di discriminazione, applicando norme europee e definendo così un giudizio nelle forme processuali del rito sommario di cognizione. Bello, sia per le decisioni assunte nel merito (che riaffermano i principi di parità di diritti sociali per i cittadini stranieri regolarmente residenti rispetto agli italiani e la supremazia del diritto europeo sul diritto nazionale), sia perché, per tempi – pochi mesi – e per i costi – il ricorrente ha vinto una non irrisoria rifusione delle spese legali - non sembra neppure di parlare di giustizia italiana.
Il caso* è quello del sig. G., cittadino extracomunitario regolarmente residente e in possesso del permesso CE di lungo periodo, titolare di tutti i requisiti di reddito e di prole per poter ottenere il beneficio di cui all'art. 65, l. 448/1998**, ossia il cosiddetto assegno al nucleo familiare. Il ricorrente si era visto respingere dall'INPS la propria domanda solo perché non è cittadino italiano.
Applicato il rito sommario di cognizione (rito veloce, snello) appositamente previsto per le azioni contro la discriminazione (artt. 28 D.lgs 150/2011 e 44 D.lgs 286/98) il Giudice ha così replicato alle varie eccezioni -di rito e di merito- dell'Ente di previdenza:
- il diritto alle prestazioni essenziali a tutela del nucleo familiare è incomprimibile e giammai può affievolirsi ad interesse legittimo;
- non è sufficiente ad escludere il comportamento discriminatorio il fatto che non vi sia stata un'azione (un atto volto a negare il diritto) ma solo una mera omissione quale il mancato pagamento da parte dell'INPS;
- ai fini dell'accoglimento dell'azione antidiscriminatoria non rileva se l'Amministrazione abbia o meno agito con dolo o colpa, ma conta il fatto obiettivo della negazione dell'assegno (contrariamente se si chiedesse anche il risarcimento dei danni);
- ciò significa che anche in caso esista una circolare ministeriale che guidi le Amministrazioni coinvolte in esegesi discriminatorie della normativa, non per questo il comportamento delle stesse si salva;
- se anche le Amministrazioni non hanno potere normativo e se la norma di cui all'art. 65 legge citata appare formulata per i soli cittadini italiani residenti, la si deve disapplicare per contrasto con la Carta di Nizza e con la direttiva 2003/109/CE art. 11 comma 1 che prevede la parità dei diritti sociali per gli extracomunitari lungosoggiornanti;
- in particolare quest'ultima direttiva consente agli stati membri di disciplinare diversamente rispetto a detta uguaglianza, cosa che l'Italia non ha fatto, legiferando dopo l'emanazione della direttiva stessa e non prevedendo alcuna deroga.
Insomma, una pronuncia degna di un giudice e di un processo europeo. Ci auguriamo che sia di esempio ai cittadini che si sentono vittima di discriminazione ma che spesso non agiscono perché temono il giudizio dei tribunali. E ai giudici stessi, perché applichino con altrettanto rigore i principi del nostro stare in Europa.

* Provvedimento tratto dall'Archivio Briguglio
** Art. 65 comma 1 legge 448/1998“Con effetto dal 1o gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.”

 
 
 
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