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Espulsione di comunitari e decreto sicurezza. Prime applicazioni
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Articolo di Emmanuela Bertucci
18 gennaio 2008 0:00
 
Il decreto sicurezza emanato dal Governo nei mesi scorsi, e riproposto con qualche modifica fra Natale e Capodanno, ha gia' portato alle prime espulsioni, e con esse sono arrivate anche le prime pronunce giurisprudenziali.
Una delle prime interpretazioni da parte dei giudici e' particolarmente confortante nella misura in cui chiarisce che i "motivi imperativi di sicurezza pubblica", che possono comportare l'immediata espulsione di un cittadino comunitario dall'Italia, devono essere applicati con grande cautela.
Il pacchetto sicurezza entrato in vigore il 2 gennaio scorso prevede infatti l'immediata espulsione del cittadino comunitario per motivi imperativi di pubblica sicurezza, vale a dire quando "la persona da allontanare, sia essa cittadino dell'Unione europea o familiare di cittadino dell'Unione europea che non abbia la cittadinanza di uno Stato membro, abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave alla dignita' umana o ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perche' la sua ulteriore permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura convivenza".
Il nostro timore era che questa norma venisse interpretata estensivamente, fino a ricomprendervi comportamenti che con la grave minaccia alla incolumita' pubblica avevano poco in comune. Timori piu' che fondati, come si evince dalla espulsione di una prostituta rumena, residente a Genova, "in quanto" prostituta. Si legge infatti nel provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto che la ragazza e' stata espulsa "per avere pervicacemente continuato a svolgere l'attivita' di meretricio nelle vie cittadine, creando grave pregiudizio alla pubblica sicurezza e conseguente allarme sociale tra i residenti dell'area interessata". Queste motivazioni, per il Prefetto, sono state sufficienti a ravvisare imperativi motivi di pubblica sicurezza a giustificare la comprovata urgenza dell'espulsione. Per questi motivi, la sua presenza in Italia era stata giudicata "incompatibile con l'ordinaria convivenza, per la palese compromissione della dignita' umana".
A seguito dell'impugnazione dell'espulsione, il Tribunale di Genova ha annullato il provvedimento, statuendo che una donna che si prostituisce "non pone in essere un'attivita' di per se' pericolosa per l'ordine pubblico o per la sicurezza pubblica, e tantomeno lede o compromette la dignita' umana". Il giudice ha sottolineato l'esigenza di una corretta interpretazione della legge, costituzionalmente orientata e rispettosa dei principi fondamentali del diritto comunitario, che impedisca la violazione della liberta' personale e del diritto alla libera circolazione nei Paesi dell'Unione Europea, prevedendo la possibilita' di espulsione solo in seguito a "fatti molto gravi e concretamente individuati".
La prostituzione non e' dunque stata, di per se', ritenuta fatto di allarme sociale tale da mettere a repentaglio la liberta' o l'incolumita' dei cittadini. Un primo, a nostro avviso importante, giro di vite che mette precisi paletti ad una norma la cui applicazione avrebbe potuto portare a derive pericolose per la tutela dei diritti fondamentali della persona.
 
 
 
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