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Diritto internazionale. Italiana dona a bimba bielorussa: diritti del minore e rispetto della nazionalità
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Articolo di Isabella Cusanno *
25 luglio 2011 18:43
 
Nei rapporti di diritto internazionale, determinare e specificare di volta in volta quale può essere la soglia di convivenza tra diritto pubblico e privato può diventare lo strumento tecnico più appropriato per venire incontro alle molteplici esigenze dei singoli.
Nella nostra vita pubblico e privato si interpongono in continuazione, nella vita di relazione internazionale sono una costante inconfondibile. Perché nei rapporti tra cittadini di Stati diversi la nazionalità è l’elemento di individuazione della normativa da applicare, e la valutazione della qualità del diritto comporta la possibilità e la capacità di optare per l’una o per l’altra legislazione.
Quando ci si occupa di minori i rapporti tra pubblico e privato, tra le due legislazioni e tra i livelli di legislazione, non sono solo una costante: sono il diritto stesso. Il minore ha diritto a tutta la protezione possibile: la stessa convenzione dell’Aja del 1961 sul tema, obbliga gli Stati contraenti a riconoscere ogni sorta di attività in favore del bambino e definisce la legislazione applicabile come quella determinata dalla nazionalità del minore: siamo nel campo di diritto pubblico. E’ dunque di diritto pubblico l’istituto della tutela, perché opera nell’esclusivo interesse del minore e nelle precise competenze della legislazione determinata dalla sua cittadinanza.
Ma può succedere che il minore sia soggetto attivo o passivo di atti o di contratti lecitissimi di diritto privato. Può succedere che un maggiorenne leghi, devolva in eredità o doni un qualunque bene ad un minore non italiano. Azioni assolutamente lecite che sono di diritto privato e non di diritto pubblico e quindi determinate dalla volontà del donante e regolate dalla sua legge. E può succedere che il maggiorenne, ad esempio italiano, doni un bene ad un bambino bielorusso. Come può succedere che nomini un curatore speciale per l’amministrazione del bene in Italia, considerando che il minore residente in Bielorussia non ha ne l’età né il modo per provvedere da solo.
Donazione e curatela speciale sono contratti e disposizioni di diritto privato, e quindi soggette al diritto italiano, e non di diritto pubblico, tutela e protezione dei minori sono di diritto pubblico e non di diritto privato: ciascuno degli elementi normativi e delle fattispecie di diritto possono integrarsi l’una nell’altra, coprono spazi diversi, hanno funzioni complementari e soddisfano necessità diverse. Tutti questi elementi però concorrono ad un unico fine: assicurare al minore, anche se orfano, abbandonato ed indifeso, il massimo della protezione, il più concreto dei benefici e la sicurezza di corrispondenza affettiva.
In Bielorussia, nella capitale Minsk per l’esattezza, in questi ultimi giorni, concordato con il ministero di Giustizia è stato redatto un atto di accettazione di una donazione in favore di una minorenne bielorussa, affidata ad un orfanotrofio di Moghilev (città ad est del Paese a 180 km dalla capitale) in cui è prevista l’istituzione di una curatela speciale a carico di una cittadina italiana. Certo l’atto notarile italiano dovrà poi essere portato in Bielorussia per il recepimento con ogni conseguenza del caso, ma il primo e più importante passo di collaborazione è compiuto, in piena rispondenza alle normative bielorusse, e con il consenso e l’aiuto delle autorità ministeriali.
E’ dunque possibile una stretta collaborazione tra le famiglie italiane e le autorità bielorusse: una collaborazione diretta, senza intermediari, per raggiungere il massimo beneficio per i minori, in funzione di una integrazione della tutela pubblica che da sola, in tutte le nazioni del mondo, non è sufficiente a garantire il pieno rispetto di ogni diritto del bambino, ma solo sopperire ai bisogni urgenti e materiali, non restituendogli gli affetti che ha perduto. Integrazione in rapporto con l’opera del privato che mette a disposizione ciò che ha perché la famiglia è tale, e non centro di pulsioni egoistiche, solo se riconosce che ciò che è al di fuori di se stessa ha diritti ed esprime esigenze ed istanze a cui sono dovute delle risposte concrete ed umane.
Una collaborazione quindi tra pubblico e privato senza in alcun modo ridimensionare la tutela delle autorità bielorusse, che tale rimane nella sua interezza, senza nulla togliere alla cittadinanza ed alla patria del bambino che rimane quella di origine, perché tale deve essere e nessuno può togliere un minore alla sua terra, ma ricordando che i figli degli altri, chiunque siano questi altri, sono comunque figli di noi tutti e hanno diritto ad essere amati ed accettati in un mondo che non deve avere confini e frontiere risicate perché siamo tutti responsabili di quanto avviene in un qualsiasi angolo del nostro piccolissimo pianeta.

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avvocato, legale Aduc
 
 
 
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