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Diritto internazionale. Gestire il bene di un minore straniero
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Articolo di Isabella Cusanno *
1 agosto 2011 8:33
 
La gestione di un bene, mobile o immobile, l’amministrazione dello stesso in nome e per conto di un minore, è uno degli impegni più delicati che possono essere affidati ad una persona.
Se la gestione riguarda l’intero patrimonio del minore, dovrà evidentemente integrarsi con la cura della sua educazione, con la crescita stessa del minore. La gestione sarà quindi integrata con la tutela e l’attività sarà regolata da normative giuspubblicistiche.
Diversa invece la condizione giuridica di chi gestisce solo un bene, specificamente individuato dalla volontà di un privato che ne fatto dono o ne ha fatto oggetto di legato.
Indipendentemente se questo bene sia o meno l’unico reddito del minore, chi ha il compito e l’onere di amministrarlo e di farlo rendere, non ha le stesse incombenze di un tutore, la sua attività di gestione rimane vincolata a quell’unica fonte di reddito. La sua responsabilità nei confronti del minore sarà limitata ad un unico onere. La sua posizione, pur nella complessità delle implicazioni, sarà di diritto privato e non di diritto pubblico.
Fin qui il diritto italiano: ovviamente la situazione si complica se si aggiungono altri elementi che trasportano la fattispecie sul piano internazionale, come si sta operando in questi giorni per la donazione dell’usufrutto di un terreno in Italia in favore di un minore bielorusso.
Se il bene donato è in Italia e il minore che riceve la donazione è in Bielorussia, cittadino bielorusso, residente in Bielorussia ed affidato alle cure dello Stato, il rapporto tra le due legislazioni è semplificato dalla presenza di espliciti ed ampi trattati bilaterali e dalla convergenza delle due normative sulle più importanti questioni di diritto.
La necessità che un bene, un terreno, ad esempio, o un appartamento ,sito in un altro Stato, trovi chi lo curi costantemente, è di evidenza per tutti.
Allo stesso modo è evidente che nessuno può farlo se non risiede nel luogo in cui è presente lo stesso immobile. Chi se ne occupa dovrà attendere alla cura materiale del bene, e dovrà riportarsi alle normative del luogo per ogni questione che attenga al medesimo bene: ma questi sono motivi concreti, contingenti, determinati da considerazioni di fatto.
Le valutazioni di diritto, sulla fattibilità giuridica dell’interscambio tra legislazioni, sono ovviamente altre.
Siamo all’interno di questioni di diritto internazionale, le fonti normative a cui bisogna far riferimento non sono quelle di diritto privato ordinario, ma quelle espresse dalle rispettive normative di diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali, e dai trattati bilaterali esistenti.
L’esistenza o meno di una normativa che possa valere da immediato rispondente dell’istituto di diritto italiano della curatela speciale all’interno del diritto bielorusso, non è una questione che possa avere un peso determinante nella valutazione della fattibilità di un recepimento in Bielorussia.
Ma a scanso di equivoci, la possibilità che accanto ad un tutore, definiamolo di carattere generale, sussista una ulteriore figura che si occupi in favore del minore della gestione di specifici beni, ed in questo senso e con questi limiti, seppure nella valutazione normativa che ne viene fatta in Bielorussia, è ben presente nella legislazione di questo Paese.
Inoltre ed in modo ancora più risolutivo per la questione del recepimento in Bielorussia di un atto di questo tipo, è la complessa ragnatela di trattati e convenzioni, oltre alle normative di diritto internazionale interne delle rispettive Nazioni, che risolvono nell’interezza ogni dubbio.
Un atto italiano che contenga una disposizione relativa alla costituzione di un curatore speciale in favore di un minorenne bielorusso, può essere recepito in Bielorussia: ci sono tutti gli estremi giuridici, gli elementi logici, l’opportunità , ma soprattutto la necessità dell’instaurazione di un corretto rapporto umano improntato al rispetto reciproco.
Se, come è da augurarsi, questo avverrà, nel più completo rispetto della legge e dei diritti, le conseguenze in termini di collaborazione e di trasparenza per ogni intervento a favore dei bambini saranno notevoli, a vantaggio di tutti, nessuno escluso.

Qui un precedente articolo: Diritto internazionale. Italiana dona a bimba bielorussa: diritti del minore e rispetto della nazionalità

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* avvocato, legale Aduc
 
 
 
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