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Diritti sociali degli stranieri. Corte Costituzionale boccia legge Calabria che li riconosce solo a possessori di carta di soggiorno
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Articolo di Claudia Moretti
23 gennaio 2013 10:47
 
 Con sentenza n. 4 del 14 gennaio 2013, la Corte Costituzionale torna ad affermare l'uguaglianza di diritti sociali per i cittadini extracomunitari regolari sul nostro territorio, a prescindere dalla durata del loro soggiorno. Di certi diritti, almeno.
Il caso portato di fronte alla Consulta, riguarda la questione di costituzionalità posta dallo Stato verso la legge della regione Calabria sul “Fondo per la non autosufficienza”. Tale normativa, la L.R. 44 del 20 dicembre 2011, introdotto per disciplinare l'accesso ai benefici sociali relativi alla non autosufficienza, contiene una disposizione che seleziona gli stranieri ai quali detti benefici possono esser concessi e li individua nei possessori di carta di soggiorno.
A parte il fatto che tale titolo non esiste più, se non nei casi relativi ai cittadini comunitari, che è stato sostituito dal Permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo, si profila in detta disposizione una discriminazione bella e buona. Coloro che hanno bisogno di cura ed assistenza a condizioni di reddito insufficiente, non ne hanno meno bisogno per il solo fatto di soggiornare da minor tempo in Italia, e risulta evidente l'irragionevolezza e l'arbitrarietà della limitazione.
La Corte accoglie il ricorso del Ministero, dichiara illegittima la norma per contrasto all'art. 3 della Costituzione (diritto di uguaglianza):
“...La discriminazione introdotta dalla disposizione censurata risulterebbe lesiva anche dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza (art. 3 Cost.), essendo basata su un elemento di distinzione arbitrario. Come rilevato dalla Corte costituzionale in rapporto ad analoghe norme regionali (sentenza n. 40 del 2011), non vi sarebbe, infatti, alcuna ragionevole correlazione tra il requisito di accesso ai benefici (possesso, da parte dello straniero, del «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo») e le situazioni di bisogno e di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle prestazioni sociali.”
Non solo, ma la norma appare violare anche la legge dello Stato in materia di cittadini extracomunitari, che all'art. 41 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, equipara gli stranieri titolari di permesso di soggiorno di durata annuale ai cittadini italiani.
La Regione Calabria si è difesa dicendo che le parole “carta di soggiorno” sono da interpretarsi in modo atecnico, e ben possono riferirsi in modo generico al permesso di soggiorno annuale.

E' uno scherzo? Chi conosce le amministrazioni locali (e non solo) sa benissimo che lasciare alle istituzioni il potere di allargare la portata di una norma, interpretandola pro-cittadino (extracomunitario peraltro) a svantaggio delle finanze pubbliche, significa di fatto negare il diritto. Vi immaginate lo straniero che chiede il beneficio argomentando: “carta di soggiorno, in fondo è un termine atecnico, vuol dire permesso di soggiorno... è uguale”.
Mah! Ben ha fatto il Ministero ad impugnare la norma e la Corte Costituzionale ad abrogarla.
 
 
 
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