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Diniego di carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini Ue: come ricorrere
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Articolo di Emmanuela Bertucci
3 marzo 2010 18:47
 
La carta di soggiorno per familiari extracomunitari di cittadini Ue, introdotta del 2007 viene ancora oggi rilasciata con grande difficolta'. Ce ne eravamo occupati gia' nel 2008 lamentando la “confusione” che regnava nelle Questure italiane e, prima ancora nel 2006 quando vigeva la disciplina precedente.
Purtroppo a distanza di qualche anno nulla e' cambiato: i nostri articoli, pur se datati, sono quanto mai attuali e le Questure persistono nell'adottare prassi illegittime. Cio' anche grazie alla esiguita' di ricorsi che vengono presentati contro questi provvedimenti illegittimi, dovuta alla considerazione –da parte del richiedente che alla fin fine un permesso di soggiorno, seppur titolo “minore” rispetto alla carta, e' sempre meglio che niente. Continua infatti a capitare quasi sistematicamente che il familiare di cittadino Ue chieda alla Questura il rilascio di carta di soggiorno e si ritrovi in mano - dopo mesi di istruttoria- soltanto un permesso di soggiorno, peraltro di durata variabile (a volte di pochi mesi, a volte di un anno, altre di due anni). Una prassi illegittima, che trova il suo fondamento nella diffusa “resistenza culturale” delle Questure al rilascio di un titolo di soggiorno decisamente “forte”, di lunga durata e che dunque svincola il possessore da tutta quella serie di controlli periodici da parte delle forze di polizia connaturate al permesso di soggiorno.
Inoltre, secondo la legge sul procedimento amministrativo (art. 10 bis della legge 241 del 1990) quando la Questura intende rigettare la richiesta di carta di soggiorno e rilasciare solo il pds deve comunicare tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, affinche' questi possa difendersi, presentando le proprie deduzioni ed osservazioni. Quel che succede nella pratica e' spesso ben diverso: la Questura non comunica niente, convoca il richiedente per il rilascio del titolo di soggiorno e consegna un permesso al posto della carta!
La differenza fra i due documenti (permesso e carta) e' tutt'altro che un “puntiglio” e questo modus operandi delle Questure cagiona seri danni ai cittadini stranieri: si pensi infatti alla impossibilita' di accedere a molte prestazioni sociali e previdenziali; alla difficolta' di accedere al mondo del lavoro, considerato che molti datori sono (benche' a torto) riluttanti nell'assumere “gente col cedolino”; al fatto che lo straniero, nelle more del rilascio del permesso non puo' lasciare il territorio italiano, se non per tornare nel proprio Paese secondo modalita' individuate di volta in volta da circolari ministeriali il cui scopo e' tamponare la cronica congestione degli Uffici Immigrazione delle Questure.
Questa prassi e' illegittima perche' la legge sul punto e' chiara e univoca: l'art. 10 del d.lgs. n. 30 del 2007 prevede che i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, documento che ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
In presenza dei requisiti dettati dallo stesso articolo 10, il rilascio della carta di soggiorno e' atto dovuto da parte della Questura, che non ha alcun margine discrezionale discrezionale in merito. Di certo pero', visto l'andazzo degli ultimi anni, nulla mutera' se gli interessati continueranno ad accettare la situazione, e ad “accontentarsi” del permesso al posto della carta.
Chi ha subito questa ingiustizia puo' presentare ricorso al giudice ordinario del luogo di residenza, in un procedimento esente da tasse, del quale forniamo un fac simile:

TRIBUNALE DI FIRENZE
Ricorso ex artt. 8 d.lgs. 30/07 e 30, comma 6, d.lgs. 286/98
Per il signor X rappresentato e difeso, come da mandato in calce al presente atto dagli avv.ti Emmanuela Bertucci e Claudia Moretti del foro di Firenze, presso il cui studio in Firenze, Borgo Pinti 75/R elegge domicilio ai fini del presente procedimento, dichiarando di voler ricevere eventuali comunicazioni a mezzo fax al numero 055.2345709
contro
Questura di Firenze, in persona del Questore p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliataria per legge in Firenze, via degli Arazzieri 4
e contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato di Firenze, Via degli Arazzieri n. 4, che lo rappresenta e difende
resistente -
PREMESSO
che il ricorrente (doc. 1) e' coniugato con la signora Y (doc. 2), con la quale ha contratto matrimonio in data xxx (doc. 3);
che successivamente al matrimonio richiese alla Questura di Firenze il rilascio di carta di soggiorno per familiare di cittadino UE ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30/2007;
che la Questura di Firenze, anziche' rilasciare il titolo di soggiorno cui il ricorrente aveva diritto rilascio' invece un permesso di soggiorno avente validita' di soli sette mesi, con scadenza xxx (doc. 4);
che successivamente al rilascio di quest'ultimo titolo di soggiorno, il ricorrente e sua moglie del ricorrente chiedevano alla Questura di conoscere i motivi per i quali non era stato rilasciata carta di soggiorno ex art. 10 d.lgs. 30 del 2007 ma solo un permesso semestrale (doc. 5);
che la Questura rispondeva genericamente autorizzando un accesso agli atti amministrativi, senza minimamente fare alcun riferimento ai motivi per cui non era stata rilasciata la carta di soggiorno ex. art. 10 d.lgs. 30/07 (doc. 6);
che alla scadenza del permesso di soggiorno di cui al doc. 5, il ricorrente chiedeva nuovamente il rilascio della carta di soggiorno ex. art. 10 d.lgs. 30/07;
che, nuovamente, la Questura di Firenze non rilasciava il documento richiesto, ma un permesso di soggiorno per motivi familiari con scadenza (doc. 7), documento che veniva ritirato da ricorrente in data 7 gennaio 2010;
che in data 11 febbraio 2010 il ricorrente e sua moglie del ricorrente chiedeva il riesame della pratica in autotutela (doc. 8);
che ad oggi la Questura non ha provveduto al rilascio del titolo di soggiorno cui il ricorrente ha diritto
IN DIRITTO
Competente a decidere il presente ricorso e' il giudice ordinario, da combinato disposto degli articoli 8 del d.lgs 30 del 2007 e 30 del d.lgs. 286/98 (si veda, conforme, Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 4318 del 10 settembre 2008; T.A.R. Napoli, sez. VI, sent. n. 8771 del 14 luglio 2008).
Al caso di specie si applica il d.lgs. n. 30 del 2007 il cui articolo 10, rubricato “Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea” prevede che i familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2 (fra cui ovviamente il coniuge), trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione, documento che ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
La norma e' chiara e univoca: in presenza dei requisiti dettati dallo stesso articolo 10, il rilascio della carta di soggiorno e' atto dovuto da parte della Questura, che non ha alcun potere discrezionale in merito.
Invero, molte Questure italiane, a fronte di una legittima richiesta di rilascio di carta di soggiorno per coniuge di cittadino italiano, rilasciano - come nel caso di specie - un semplice permesso di soggiorno, a volte di durata semestrale, altre di durata annuale, altre ancora di durata biennale, in questo modo implicitamente negando il rilascio della carta di soggiorno.
Una prassi illegittima, che trova il suo fondamento nella diffusa “resistenza culturale” delle Questure al rilascio di un titolo di soggiorno decisamente “forte”, di lunga durata e che dunque svincola il possessore da tutta quella serie di controlli periodici da parte delle forze di polizia connaturate al permesso di soggiorno.
Ai fini della condanna al pagamento delle spese legali del presente procedimento, si rappresenta inoltre che detta prassi illegittima nel caso di specie si e' reiterata per ben due volte, posto chi ricorrente aveva diritto alla carta di soggiorno sin dalla sua prima richiesta, e nulla sono valse le raccomandate inviate alla Questura con le quali si chiedevano spiegazioni in ordine al diniego o il ravvedimento in autotutela. La Questura di Firenze non ha mai fornito le spiegazioni richieste, ne' ha riformato il proprio provvedimento in autotutela.
Tutto cio' in totale spregio della legislazione in materia di procedimento amministrativo che, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241 del 1990, impone all'amministrazione procedente che ritenga di rigettare l'istanza di rilascio della carta di soggiorno la tempestiva comunicazione agli istanti dei motivi che ostano all'accoglimento della domanda, affinche' il richiedente possa presentare le proprie deduzioni ed osservazioni su di essi.
Nulla di tutto' cio' e' accaduto nel caso di specie. La Questura di Firenze non ha informato il ricorrente del prossimo diniego della carta di soggiorno, non ne ha indicato le motivazioni ne' nel corso del procedimento, ne' alla sua conclusione, ne' successivamente su espressa richiesta dell'istante.
Non solo. Appare necessario considerare altresi' i danni che questa prassi illegittima cagiona ai familiari extracomunitari di cittadini UE, che si ritrovano impossibilitati ad usufruire di tutti quei benefici, anche sociali e previdenziali, cui invece la carta di soggiorno da' accesso. Si considerino i lunghissimi tempi di rilascio dei singoli permessi di soggiorno, “concessi” di volta in volta per periodi arbitrariamente decisi dalla Questura, che molto spesso impediscono l'accesso al mercato del lavoro poiche' i datori sono riluttanti nell'assumere “gente col cedolino”, e che di fatto “sequestrano” il cittadino straniero in Italia, che nelle more del rilascio del permesso non puo' lasciare il territorio italiano, se non per tornare nel proprio Paese secondo modalita' individuate di volta in volta da circolari ministeriali il cui scopo e' tamponare la cronica congestione degli Uffici Immigrazione delle Questure.
***
Tutto cio' premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso chiede
che l'Ill.mo Giudice adito, inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza, voglia:
“accertare il diritto del ricorrente all'ottenimento della carta di soggiorno ai sensi dell'art. 10 d.lgs. 30 del 2007 in quanto coniuge di cittadina italiana, e per l'effetto ordinare alla competente Questura di Firenze il rilascio del sopradetto titolo di soggiorno. Con vittoria di spese ed onorari”.
Ai fini del versamento del contributo unificato si specifica che il presente procedimento esente da imposta di bollo e di registro e da ogni altra tassa ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. 286/98.
Si allegano:
1)Copia carta d'identita' e codice fiscale ricorrente;
2)Copia documento di identita' di Y;
3)Estratto di matrimonio;
4)Permesso di soggiorno scaduto;
5)Istanza alla Questura di Firenze;
6)Risposta della Questura di Firenze;
7)Permesso di soggiorno in corso di validita';
8)Istanza di riesame in autotutela;
Firenze, 3 marzo 2010


1)
- “Familiari di cittadini comunitari: permesso o carta di soggiorno?”
- “Al coniuge di cittadino italiano spetta il permesso o la carta di soggiorno?”
 
 
 
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