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Dichiarazione di presenza e residenza iure sanguinis. Arriva una circolare. Meglio tardi che mai...
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Articolo di Claudia Moretti
29 giugno 2007 0:00
 
La normativa sull'immigrazione e' davvero un magma lavico in continua ebollizione. Non si fa in tempo a veder risolto un problema, ad adottare misure atte a tappare una lacuna, che subito se ne presenta un'altra, magari in diretta conseguenza della modifica stessa.
E cosi' e' avvenuto anche per la questione della presentazione della domanda di cittadinanza iure sanguinis, subordinata alla previa iscrizione dell'istante nelle liste anagrafiche.
In aprile avevamo segnalato il problema che si era venuto a creare con la riforma della procedura dei kit postali per la presentazione del permesso di soggiorno. A seguito del coinvolgimento di Poste Italiane nell'iter sulla richiesta dei permessi anche turistici, di fatto gli aspiranti alla cittadinanza italiana iure sanguinis si sono trovati impossibilitati a fare la relativa istanza: per iscriversi alle liste anagrafiche occorreva il permesso di soggiorno in corso di validita' (qualunque esso fosse, anche solo quello di breve durata), che pero' non arrivava mai in tempo utile (le procedure postali impiegano mesi e passano da centri nazionali di smistamento pratiche) e cioe', spesso, nel termine di tre mesi dalla richiesta.
Abbiamo chiesto, anche tramite interpellanza parlamentare dell'on. Donatella Poretti, che si mettesse fine al problema, emanando una circolare che autorizzasse espressamente i comuni ad iscrivere gli stranieri che ne facessero richiesta nelle liste anagrafiche anche in assenza del permesso di soggiorno vero e proprio, ma con la sola ricevuta della raccomandata postale con la quale lo si fosse richiesto.
Nel frattempo, la legge cambia di nuovo! Il 27 maggio scorso, infatti, entra in vigore la nuova normativa che abolisce i permessi di soggiorno di breve durata e li sostituisce con la dichiarazione di presenza sul nostro territorio. E il problema si aggrava, non piu' una impossibilita' di fatto dovuta ai ritardi e alle inadempienze dell'amministrazione, ma una vera e propria impossibilita' di diritto, stante l'assenza normativa di un presupposto necessario all'iscrizione nelle liste anagrafiche. Se infatti, anche in via interpretativa, e stante le pregresse circolari ministeriali con cui si equiparano le richieste di permesso di soggiorno al permesso stesso, si sarebbe potuto arrivare alla soluzione pratica da parte dei comuni stessi, adesso non piu'.
Il ministro Giuliano Amato, pur non avendo ad oggi risposto formalmente all'interpellanza presentata, e ormai superata dall'introduzione della normativa citata, ci ha altrimenti risposto risolvendo il problema con una sintetica circolare ministeriale, lo scorso 13 giugno e che riportiamo integralmente:

OGGETTO: Legge 28 maggio 2007, n. 68. Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini italiani per nascita.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 126, del 1° giugno 2007, è stata pubblicata la legge 28 maggio 2007, n. 68, entrata in vigore il giorno successivo, recante "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio". L'art. 1 della legge prevede che per soggiorni di durata inferiore a tre mesi non è richiesto il permesso di soggiorno, ma è invece necessaria una dichiarazione di presenza: gli stranieri che non provengono da Paesi dell'area Schengen formulano la dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera, al momento dell'ingresso, mentre gli stranieri che provengono dall'area Schengen dichiarano la propria presenza al Questore, entro otto giorni dall'ingresso.
La ricevuta di tale dichiarazione, resa dagli interessati nei sensi sopraesposti, si ritiene che possa costituire titolo utile ai fini dell'iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza "jure sanguinis", in relazione a quanto disposto con la circolare n. 29 (2002).
La dichiarazione, infatti, è l'adempimento che consente agli stranieri di soggiornare regolarmente in Italia per un periodo di tre mesi o per il minor periodo eventualmente stabilito nel visto d'ingresso. Ugualmente si ritiene, per le pregresse richieste di permesso di soggiorno per turismo, presentate tramite gli Uffici Postali, che la ricevuta di presentazione della istanza rilasciata dall'Ufficio Postale possa costituire idoneo documento al fine di ottenere l'iscrizione anagrafica tesa al riacquisto della cittadinanza.
Le SS.LL. sono pregate di diramare la presente circolare a tutte le amministrazioni comunali.
IL DIRETTORE CENTRALE
(Porzio)

Per ora il buco e' tappato... ma ora si attendono ulteriori nuove norme in arrivo!

comunicato stampa
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Interpellanza parlamentare al Ministro Amato
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