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Decreto Sviluppo e immigrazione: le nuove regole per il lavoro stagionale
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Articolo di Claudia Moretti
30 aprile 2012 14:33
 
Con il decreto legge n. 5/2012 (“decreto sviluppo”) convertito con legge n. 35 del 4 aprile 2012, ed in particolare all'art. 17, sono state introdotte norme per semplificare la vita ai lavoratori stagionali e ai relativi datori di lavoro.
Prendendo atto delle difficoltà di uno straniero che abbia reperito un'occupazione stagionale (che ha durata massima di 9 mesi, e generalmente molto meno) e che, terminato il contratto è costretto a tornare a casa, anche nel caso in cui abbia trovato altro lavoro, il legislatore ha, da un lato, aperto alla possibilità di rinnovo e proroga del suddetto permesso di soggiorno senza la necessità che il medesimo si rechi di nuovo nel suo Paese d'origine nell'attesa di rientrare con altro e nuovo visto, dall'altro ha aperto la possibilità al cumulo delle domande per un medesimo lavoratore straniero, da parte di più datori di lavoro.
Insomma, in altre parole, ha “stabilizzato” in una certa misura il lavoro stagionale per gli stranieri che ne hanno la possibilità, seppur nei limiti temporali massimi previsti per il permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale

Vediamo meglio in dettaglio cosa prevede la novella:
“...[...]Fermo restando il limite di nove mesi di cui al comma 3, l'autorizzazione al lavoro stagionale si intende prorogato e il permesso di soggiorno puo' essere rinnovato in caso di nuova opportunita' di lavoro stagionale offerta dallo stesso o da altro datore di lavoro".

Il ché significa che in caso di lavoro stagionale reperito per un tempo inferiore ai nove mesi, il restante tempo lo si può impiegare in un successivo impiego con altro datore di lavoro, senza dover uscire e rientrare dal territorio nazionale per ottenere il visto appropriato (e chiaramente solo in presenza di quote disponibili al lavoro stagionale). Insomma, senza dover rifare una nuova e diversa procedura.

A tale scopo e per una miglior attuazione della norma in questione, la norma così prosegue:
“….3. L'autorizzazione al lavoro stagionale di cui agli articoli e 38-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, puo' essere concessa, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, anche a piu' datori di lavoro, oltre al primo, che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi di lavoro successivi ed e' rilasciata a ciascuno di essi, ancorche' il lavoratore, a partire dal secondo rapporto di lavoro, si trovi legittimamente presente nel territorio nazionale in ragione dell'avvenuta instaurazione del primo rapporto di lavoro stagionale. In tale ipotesi, il lavoratore e' esonerato dall'obbligo di rientro nello Stato di provenienza per il rilascio di ulteriore visto da parte dell'autorita' consolare e il permesso di soggiorno per lavoro stagionale deve essere rinnovato, nel rispetto dei limiti temporali minimi e massimi di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico, fino alla scadenza del nuovo rapporto di lavoro stagionale.”

Ciò significa che, in presenza dei requisiti di regolarità della prima richiesta e del primo rapporto di lavoro, il rinnovo nei termini su citati, non sarà subordinato al reperimento di quote di ingresso per lavoro stagionale, messe a disposizione con i relativi decreti dei flussi annuali.

Infine, è stata introdotta una norma per lo snellimento delle procedure: il silenzio assenso in materia di rilascio del permesso di soggiorno, seppur solo a determinate condizioni. Allo scadere dei 20 giorni dalla richiesta effettuata allo Sportello unico per l'Immigrazione, qualora l'ufficio non comunichi il diniego, si potrà ritenere accolta la richiesta del datore di lavoro del lavoratore stagionale che sia stato in precedenza assunto col medesimo titolo di soggiorno:
“….[..]Qualora lo sportello unico per l'immigrazione, decorsi i venti giorni di cui al comma 2, non comunichi al datore di lavoro il proprio diniego, la richiesta si intende accolta, nel caso in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
a) la richiesta riguardi uno straniero gia' autorizzato l'anno precedente a prestare lavoro stagionale presso lo stesso datore di lavoro richiedente;
b) il lavoratore stagionale nell'anno precedente sia stato regolarmente assunto dal datore di lavoro e abbia rispettato le condizioni indicate nel permesso di soggiorno.”

 
 
 
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