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Allontanamento dei cittadini comunitari. Normativa vigente e possibili riforme
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Articolo di Emmanuela Bertucci
15 ottobre 2007 0:00
 
Il decreto legislativo n. 30 del 2007 oltre a disciplinare l'ingresso ed il soggiorno dei cittadini comunitari in Italia, si occupa anche delle limitazioni all'ingresso e al soggiorno.
E' il tema, di recente balzato agli onori della cronaca, delle cosiddette "espulsioni di cittadini comunitari" che si vorrebbe rendere piu' "restrittive" trasferendo la competenza dal Ministero dell'Interno ai Prefetti. Una simile modifica in realta', a nostro avviso, non modificherebbe comunque l'attuale disciplina: che a disporre l'allontanamento sia il Prefetto o il Ministro, essi dovranno comunque attenersi alla normativa comunitaria trasposta, quasi interamente nel decreto legislativo n. 30 del 2007.

Allontanamento di cittadini comunitari maggiorenni soggiornanti da meno di dieci anni per gravi motivi di ordine pubblico e sicurezza nazionale
La normativa comunitaria garantisce e tutela il diritto di libera circolazione dei cittadini comunitari prevedendo, in tema di allontanamento, che possa essere disposto solo per "gravi" motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale. Simili provvedimenti devono essere adottati nel rispetto del principio di proporzionalita', cioe' solo quando qualsiasi altro provvedimento (diversamente limitativo del diritto di ingresso e soggiorno) sia assolutamente inidoneo a contemperare le esigenze di tutela dell'ordine pubblico (o della sicurezza nazionale) con il diritto alla liberta' di circolazione.
Affinche' possa essere emesso un provvedimento di allontanamento non e' sufficiente l'aver riportato precedenti condanne penali, ma occorre che i comportamenti della persona rappresentino una minaccia concreta e attuale tale da pregiudicare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.
Ancora nel valutare l'opportunita' dell'allontanamento, l'autorita' competente deve comunque sempre tener conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua eta', del suo stato di salute, della sua situazione familiare ed economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese d'origine.
Questi i "confini" che la normativa italiana pone alla possibilita' di allontanamento dei cittadini comunitari. La direttiva europea in realta' va oltre stabilendo che, per l'adozione di simili provvedimenti, "il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della societa'. Giustificazioni estranee al caso individuale o attinenti a ragioni di prevenzione generale non sono prese in considerazione".

Allontanamento di cittadini comunitari minorenni e cittadini maggiorenni soggiornanti da piu' di dieci anni per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato
Se il cittadino comunitario e' minorenne, o se ha soggiornato in Italia negli ultimi dieci anni, fermi i requisiti gia' descritti, l'allontanamento puo' esser disposto solo qualora sussistano motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato.

Provvedimento di allontanamento e sua impugnazione
I provvedimenti di allontanamento su descritti sono adottati dal Ministero dell'Interno, con atto motivato e tradotto in lingua comprensibile all'interessato. Possono contenere un divieto di reingresso determinabile in un massimo di tre anni e il reingresso in violazione del divieto e' un reato contravvenzionale punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000. Contro il provvedimento di allontanamento si puo' ricorrere al TAR del Lazio e in caso di richiesta di sospensione dell'efficacia dello stesso il provvedimento rimane sospeso fino all'esito dell'udienza (a meno che non i basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato).

Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno - provvedimento e sua impugnazione
Se invece non sussistono particolari motivi di ordine pubblico o di sicurezza pubblica, ma vengono soltanto a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato, l'autorita' competente all'adozione del provvedimento di allontanamento e' (gia') il Prefetto del luogo di dimora o residenza. Questi, nell'adozione del provvedimento dovra' sempre tener conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine.
L'allontanamento non puo' essere immediato, ma deve avvenire con intimazione a lasciare il territorio entro un mese, e non puo' mai prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
Le modalita' di impugnazione di questo provvedimento sono molto differenti da quelle gia' descritte: il ricorso si presenta infatti al Tribunale del luogo in cui ha sede il Prefetto competente entro 20 giorni dalla notifica e la decisione del tribunale deve avvenire nei successivi trenta giorni. Nota importante, in questo caso non e' necessario rivolgersi ad un avvocato, ma si puo' stare in giudizio da soli.

Prospettive di modifica legislativa
Come accennato in apertura, nelle ultime settimane si e' parlato insistentemente di una modifica normativa che conferisca maggiori poteri ai Prefetti in ordine alla espulsione (o meglio allontanamento) dei cittadini comunitari. In realta' la modifica puo' al massimo riguardare l'autorita' competente all'adozione del provvedimento, mentre molto piu' difficile sarebbe intervenire sui motivi dell'allontanamento stesso.
Non sara' in pratica possibile - come suggerito dall'on. Gianfranco Fini "espellere i cittadini comunitari che non sono autosufficienti e integrati", ne' come dichiarato dal Ministro dell'Interno, Giuliano Amato, affidare ai prefetti un potere di espulsione che possa essere esercitato con "facilita' e rapidita'". Nessuno strumento nuovo, la normativa comunitaria attualmente non lo consente.
La liberta' di circolazione dei cittadini comunitari e' infatti uno dei principi fondanti dell'Unione Europea, e le limitazioni a tale diritto devono comunque trovare corrispondenza nella normativa comunitaria, quasi pedissequamente trasposta nel decreto legislativo n. 30 del 2007. Eventuali normative piu' restrittive potrebbero condurre all'apertura di procedimenti di infrazione da parte dell'Unione europea per recepimento inadeguato della direttiva 2004/38/CE, nonche' a richieste di risarcimento dei danni da parte dei cittadini comunitari lesi dai provvedimenti nei confronti dello Stato italiano.
 
 
 
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