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Adozioni maggiorenni in Bielorussia. Nuove evoluzioni
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Articolo di Isabella Cusanno
16 luglio 2013 11:49
 
Nuove evoluzioni in Bielorussia per i recepimenti delle sentenze italiane di adozione maggiorenni. Nei giorni scorsi è stato concluso il sesto recepimento con una procedura del tutto nuova rispetto a quanto portato avanti nei mesi precedenti, una procedura, che, se si consolida, può comportare migliori e più compatti risultati rispetto a quanto operato fino ad ora. La fase che viene accorpata è quella successiva del rilascio dei certificati aggiuntivi al certificato di nascita, cioè l’attestazione dell’intervenuto recepimento, ed il rilascio del nuovo passaporto o di un passaporto su cui è stato apposto un timbro con l’indicazione dell’intercorso mutamento. Con la nuova procedura il rapporto con gli ufficiali esecutori è diretto ed efficace e comporta una ulteriore serie di verifiche, ma anche la possibilità di raccordare tutti i passaggi successivi e conseguenti al recepimento.
Perché la questione sia chiara occorre porsi alcuni quesiti base.
Innanzitutto che cosa è il recepimento?
Il recepimento è l’atto con cui una autorità straniera recepisce ed ottempera ad un titolo esecutivo straniero: quindi questo recepimento può avvenire spontaneamente oppure può avvenire dopo una deliberazione da parte del Tribunale o della Corte di Giustizia competente, a seguito di un evidente atto di mancato ottemperamento (rifiuto espresso o implicito dell’ufficiale esecutore o di altri soggetti tenuti all’adempimento).
Quali sono gli elementi del recepimento?
Nel caso specifico gli elementi sono l’intercorsa adozione e il mutamento del cognome dell’adottato.
Analizziamoli uno per uno:
Intercorsa adozione: In Bielorussia non esiste l’adozione maggiorenni, come non esistono i numerosi distinguo classici italiani sulle tipologie di figlio e di adozioni. Ma esiste l’adozione e non esiste motivo per ritenere l’adozione maggiorenni come tale, istituzione lesiva dell’ordine pubblico nella Repubblica di Bielorussia.
In caso di rapporti tra parti internazionali, l’adozione in Italia viene regolata secondo la normativa dettata dalla riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. L’art.38 della norma prevede che i presupposti, la costituzione e la revoca dell’adozione sono regolati dalla norma della cittadinanza degli adottanti ( quindi nello specifico la norma italiana) ma solo relativamente a questi elementi. Lo status di figlio, specifica la medesima norma all’art.33 è determinato dalla legge di cittadinanza del figlio, mentre si applica la norma italiana quando questa assicura al minore lo status di figlio legittimo (art.38).
La Cassazione ha ribadito questo principio in modo uniforme ed anche recentissimamente: lo status di figlio è determinato dalla legge sua propria.
Quindi il contenuto della adozione con riferimento alla posizione del figlio nei confronti dei genitori viene definita poi avanti all’autorità Bielorussa, in forza del recepimento e della forma che prende l’esecuzione
Mutamento del cognome: Il nome ed il cognome di una persona vengono determinati e regolati dalla legge di nazionalità dell’adottato, nessun provvedimento italiano può avere incidenza se non passa dal recepimento di una autorità straniera. Ed è comunque l’autorità straniera che definisce il cognome in forza delle proprie leggi e delle garanzie di diritto pubblico che tutelano l’identità di un individuo.
Finora e per sei volte consecutive l’autorità Bielorussa ha recepito in questo modo: rapportando l’adozione maggiorenni italiana alle proprie leggi. Assicurando così un rapporto di filiazione esclusiva con i nuovi genitori e definendo il nuovo cognome conseguentemente a questo ed alla indicazione dell’adottato in forza della procedura Bielorussa e del codice civile Bielorusso. Quando opera così, l’autorità Bielorussa non sbaglia perché assicura le migliori garanzie ai suo figli in terra straniera e nel pieno rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale. L’autorità italiana non può avere problemi da un recepimento che integra il provvedimento italiano, perché questa integrazione avviene solo nei campi di stretta ingerenza Bielorussa: qualità dell’adozione e della filiazione e cognome. Lo stesso giudice italiano più volte ha deciso diversamente per il cognome dell’adottato, perché è nella sua facoltà. Ed il Ministero degli Interni italiano sa bene che in altre Nazioni esistono adozioni maggiorenni legittimanti. Quindi l’autorità italiana non può avere problemi in merito e per le cinque volte precedenti non le ha avute.
Siamo però disponibili a giungere una volta per tutte o tutte le volte che la autorità Bielorussa lo riterrà opportuno all’emanazione di una sentenza finale sulla questione, invece che definire il nostro risultato sulla intercorsa esecuzione
 
 
 
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