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Adozione maggiorenni. La Convenzione Italia-Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex-Urss delle sentenze italiane (3). I rapporti con l’ordinamento civile
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Articolo di Isabella Cusanno
25 febbraio 2014 10:07
 
 Il giurista e tanto meno l’avvocato non sono chiamati a dirimere questioni di regolamentazione pratica. Se esiste una norma questa va applicata, nel modo esattamente rispondente allo spirito ed alla lettera della legge. I problemi che possono sorgere nell’applicazione della norma devono essere appianati in senso favorevole alla norma, o per essere più precisi, in modo da adempiere perfettamente al dettato normativo. Non hanno importanza le pretese difficoltà: se esiste una disposizione questa è prevalente su ogni considerazione pratica.
A maggior ragione i trattati o le convenzioni internazionali ratificate e recepite non possono essere disattese, senza venir meno ad una fonte di diritto sovrannazionale, con ogni conseguenza
Porsi la questione se la materia regolamentata sia o meno lesiva dell’ordinamento nazionale, come qualcuno maldestramente ha fatto , quando è già stato oggetto di una convenzione ratificata e recepita con legge nazionale, significa decidere di ricorrere i fantasmi della propria mente, invece che studiare diritto.
Inoltre ogni volta che facciamo riferimento a lesioni all’ordinamento nazionale o all’ordine pubblico, parliamo di violazioni delle norme generali dello Stato e quelle dell’ordinamento penale. La introduzione di una fattispecie normativa, un’ istituto nuovo, una modifica alla norma, una integrazione alla norma non sono lesioni all’ordinamento o violazioni dell’ordine pubblico. Possono essere tali solo norme che violassero la costituzione come ad esempio una norma che vietasse la liberta' di stampa, o possono essere considerate tali le norme che violano un comando penale, ad esempio il reato di bigamia.
Ma che il proprio figlio adottivo sia equiparato ad un figlio legittimo, non viola nessuna legge naturale né tanto meno dell’ordinamento italiano . Mentre invece dare ad un ragazzo un posto limpido nella propria famiglia e nella società risponde perfettamente ad ogni comando etico e morale e non solo alla Costituzione Italiana o all’ordine pubblico.
In Italia
L’adozione maggiorenne e la questione della legittimazione del figlio. In Italia l’adozione maggiorenne si configura come un rapporto di diritto privato che, come tale, riguarda principalmente due o tre persone, non di più. E cioè un contratto con limitati effetti pubblici che coinvolge l’adottante o i due coniugi adottanti e l’adottando. In questo contratto, che si configura come una manifestazione di volontà a contrarre un rapporto parentale, le persone più anziane sono i nuovi genitori e la persona più giovane il figlio. L’adozione maggiorenne non configura un caso di adozione legittimante. Per comprendere questa definizione bisogna ritornare alla storia del diritto italiano in tema di famiglia ed alla variegata distinzione tra le varie forme di adozione e i vari effetti sullo stato di figlio: una diversificazione che invece che fare onore alla tradizione giuridica italiana, la oscurava un po’.
In caso poi di adozione di maggiorenne cittadino straniero avvenuta in Italia, la situazione si complica ancora di più, perché gli effetti giuspubblicistici dell’adozione non possono manifestarsi e mutare lo status o il nome del cittadino straniero.
In caso invece di recepimento in Italia di procedura o di sentenza di adozione di maggiorenne che nell’ordinamento dello Stato straniero che lo ha emesso è legittimante (vedi la Svizzera) , questo potrà essere sempre possibile anche in assenza di convenzioni o trattati internazionali tramite la classica procedura giudiziaria di recepimento di cui alla legge di riforma del sistema di diritto internazionale privato italiano.
Cognome. Secondo la norma italiana il cognome dell’adottato maggiorenne muta con l’anteposizione del cognome degli adottanti al proprio cognome originario. Ma spesso i tribunali italiani sono intervenuti, in modo ancora più frequente nei casi di adozione non legittimante di minore, per l’esclusione del secondo cognome, onde ottenere una migliore integrazione nel tessuto familiare del soggetto adottato. Inoltre l’ufficiale di stato civile in Italia stenta a operare comunque il cambiamento del cognome se non c’è una precisa disposizione da parte del giudice italiano. Ovviamente tutto questo quando sia gli adottati che gli adottanti sono Italiani. Nel caso invece di un adottato straniero, l’ordinamento italiano non può in alcun modo, tanto meno in forza della sentenza di un giudice che non ha giurisdizione, mutare il cognome dell’adottato. Ne abbiamo parlato più volte. Il cognome fa parte dei diritti personalissimi garantiti dall’ordinamento dello stato di cittadinanza. In forza dei principi generali e delle convenzioni internazionali il cognome di un cittadino straniero può essere mutato solo dalle autorità del suo Paese, ed in forza delle sue leggi. Ovviamente il recepimento delle sentenze italiane di adozione maggiorenne in forza del trattato bilaterale Italia Urss del 1979, può e risolve ogni difficoltà dato che recepiamo ed adeguiamo una sentenza italiana alla norma Bielorussa. In questo caso, quindi, il maggiorenne adottato prende un unico cognome, quello del padre italiano.
Rapporto parentale e Integrazione sociale. All’adottato maggiorenne, secondo la norma italiana, manca lo status di figlio legittimo nel senso più antico del termine. I nuovi rapporti parentali sono ridotti a quelli che si contraggono in via diretta nella sentenza. Nessun altro legame si aggiunge a quelli. L’adottato maggiorenne contrae un rapporto privato solo con chi lo adotta, e questo rapporto privato ha rilevanza pubblica solo nei limiti di consentire una effettiva rispondenza delle volontà delle parti alla loro posizione avanti alla società ed allo Stato. Se l’adottato maggiorenne è straniero, questa rilevanza pubblica è del tutto inesistente, a meno di non ottenere un recepimento nella Nazione di cittadinanza dell’adottato. Il recepimento in forza della convenzione il rapporto parentale muta. L’adottato entra nella società italiana a pieno titolo, ossia con il titolo di figlio di cittadini italiani.
Questione con lo stato civile. Gli uffici di Stato Civile in Italia non hanno serie difficoltà ad accogliere atti di stato civile stranieri (ad esempio nascita e matrimonio). Il limite è quello della lesione all’ordine pubblico o ai principi generali dell’ordinamento italiano. Per cui l’ufficiale di Stato civile italiano non può esimersi dall’accettare atti stranieri a meno che questi non siano palesemente contrari ai principi generali dello Stato Italiano. Quindi non potrà accettare atti di matrimonio in aperta violazione al reato di bigamia e via di seguito. Con espresso riferimento alle adozioni maggiorenni, quando i certificati di nascita provengono da Nazioni in cui l’adozione è legittimante (facevamo prima il caso della Svizzera) ed in mancanza di una convenzione o un trattato che assicuri il risultato, il Massimario dello Stato Civile Italiano prevede espressamente che la questione venga risolta tramite la classica procedura del recepimento giudiziale ,così come previsto dal sistema riformato di Diritto internazionale privato, e quindi anche quale procedura incidentale. Il risultato è abbastanza scontato: difficilmente la Corte Italiana negherà il recepimento per un atto che non è contrario al nostro ordinamento, è in favore dell’integrazione sociale del più debole, ed è in regola con le norme internazionali di garanzia processuale, ed è sostenuto dai principi di diritto internazionale in tema di filiazione, status, e tutela dei diritti personalissimi. Nel caso dei certificati di nascita provenienti dalla Bielorussia, esiste un preciso trattato che risolve ogni contestazione o perplessità o dubbio. Cosa è successo in realtà in questi primi sei recepimenti nel momento in cui sono giunti sui tavoli degli ufficiali di Stato Civile Italiano? Sinceramente io non credevo che nel cuore dei burocrati italiani albergasse tanto provincialismo, ma superato il primo stupore, ed anche un certa dose di diffidenza nei confronti di un atto proveniente da una Nazione ex Urss, tutto ha preso a procedere senza eccessive complicazioni ed abbiamo al momento sei recepimenti pieni (sei su sei) cioè carta di identità, permesso di soggiorno, codice fiscale pienamente rispondenti al certificato di nascita emesso dalla Repubblica di Belarus. Le voci non accreditate di condizioni di improcedibilità non hanno trovato riscontro nella realtà concreta. In tutti i casi tutte le questioni che sono state poste sono state risolte in senso corrispondente allo spirito ed alla lettera dei certificati rilasciati dalla Bielorussia

In Bielorussia
La questione della legittimazione del figlio. In Bielorussia esiste un solo tipo di adozione, ed è quello che corrisponde a quella che era (e che è) la nostra adozione legittimante. Una adozione, quindi, piena che incide sulla condizione sociale, familiare e civile degli adottanti e dell’adottato. Modifica quindi il suo status di figlio e modifica corrispondentemente quello dei genitori. L’adottato ha una nuova famiglia che si sostituisce completamente alla precedente senza lasciare tracce di sé, e senza che ci sia possibilità di prosecuzione di diritti o di doveri da entrambe le parti. L’adozione è soggetta alla secretazione della procedura intercorsa. Dobbiamo considerare questo effetto come il sigillo rilevatore della intercorsa adozione. La dove viene protetto il segreto dell’adozione, è evidente che il peso e l’efficacia della stessa, la determina come adozione e come adozione piena.
E’ possibile in Bielorussia l’adozione da parte del singolo. Non esiste invece l’adozione maggiorenne. Ma questo tipo di adozione viene spesso regolamentata, in molte Nazioni dell’ovest o dell’est , all’interno di una più ampia fattispecie: cioè quella dell’adozione . Ed in alcune nazioni l’adozione del maggiorenne è legittimante. Facevamo il caso della Svizzera. Ma non solo.
Cognome. Nessun problema sulla questione del cognome : è quello che viene deciso dai genitori, per consuetudine quello del padre, perché sempre per consuetudine la moglie sceglie di prendere il cognome del marito e di perdere il proprio. Inoltre nel caso di figlio di donna non sposata o non più sposata o di adozione da parte di un singolo , sarà la madre che fornirà allo stato civile Bielorusso gli elementi relativi alla identità del figlio, nome ,cognome e paternità dichiarata.
Rapporto parentale e integrazione sociale. Con l’adozione ogni rapporto parentale precedente cessa per essere sostituito da quello nuovo. Questo in tutti gli Stati del mondo, se l’adozione ha effetto pieno. Cosa succede quindi: i genitori biologici perdono il rapporto con il proprio figlio naturale in favore dei genitori legali. Allo stesso modo il figlio adottato perde diritti e doveri nei confronti dei propri genitori naturali per acquisirne dei nuovi. Questo significa che vengono disattese aspettative di carattere affettivo ed economico per far posto a nuove legalmente garantite. E di queste dobbiamo tener conto per quanto si dirà dopo. Ma è opportuno approfondire il testo dell’art120 del codice della famiglia e del matrimonio della Repubblica di Belarus, perché contiene due elementi importanti, ma non cardine, della questione. Il comma secondo (l’adozione è ammissibile nei confronti dei figli minori) non esprime un divieto, ma elenca le categorie dei soggetti che sono interessati alla procedura messa in atto al fine di tutelare il loro interesse ad uno sviluppo equilibrato. Il comma terzo costituisce il vero e proprio elenco delle categorie degli interessati. Per cui le categorie dei minori interessati sono quelle degli orfani, i cui genitori hanno perso la potestà genitoriale, siano stati interdetti, siano stati dichiarati scomparsi, o siano stati dichiarati deceduti. O ancora nel caso che i genitori biologici abbiano deciso di porre il bambino in stato di adozione. Ed anche questo elenco è sufficientemente rassicurante perché è evidente che è compresa anche la categoria che potrebbe mettere in difficoltà la casistica delle adozioni maggiorenni. Ossia i casi di adottati i cui genitori naturali sono ancora in vita e che non sono mai stati dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale. Perchè in questo ultimo caso, la norma italiana prevede che venga acquisito il parere dei genitori che non hanno perso la potestà genitoriale. Come si vede le due normative si bilanciano alla perfezione, diventando l’una lo specchio dell’altra.
Si ricorda comunque che questa ulteriore analisi viene compiuta al solo fine di dimostrare che le difficoltà concrete nel recepimento delle sentenze di adozione maggiorenne sono molto meno rilevanti di quello che si potrebbe credere. Perché la giustificazione del recepimento è nel trattato del 1979 che è stato firmato e ratificato da entrambe le parti (ossia da tutte e tre le parti: Italia, Urss, Bielorussia). Si ricorda inoltre che in Bielorussia come in Italia le convenzioni e i trattati internazionali sono fonti primarie di diritto, e che il loro rango le pone al di sopra della normativa nazionale.
Conclusioni: Il recepimento delle sentenze italiane di adozione maggiorenni nei Paesi ex Urss ed in Bielorussia in particolare,è possibile ed è stato raggiunto in forma piena sei volte.
Non sappiamo perché la convenzione del 1979 non è mai stata applicata, o è stata applicata molto raramente, ma possiamo immaginarlo. Nessun italiano, come nessun cittadino dell’ex URSS, si sono mai data la pena di chiederne l’applicazione perché il clima politico tra i due blocchi europei e mondiali non consentiva un sereno scambio di rapporti. Ma ora basta: la cortina di ferro ha smesso di deturpare l’Europa da abbastanza tempo. E’ giusto che un italiano studi il diritto della Bielorussia o della Russia come è giusto che avvenga il contrario. E’ indispensabile che la conoscenza dei nostri rispettivi sistemi giuridici sia scientifica ed approfondita. E’ determinante che i rapporti umani e sociali siano aperti e sereni, che l’approccio fra individui sia improntato a fiducia e solidarietà. Perchè i confini di una Nazione sono come la pelle di un individuo: servono a dare una forma ad una identità, perché senza forma e senza identità non possiamo incontrarci e se non possiamo incontrarci non possiamo conoscerci. E se non possiamo conoscerci non avremo mai un futuro migliore per questo pianeta.
3 continua

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