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Adozione maggiorenni. La Convenzione Italia-Urss del 1979 e i recepimenti nei Paesi ex-Urss delle sentenze italiane (1)
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Articolo di Isabella Cusanno
9 gennaio 2014 16:15
 
Analisi del testo della Convenzione
La Convenzione Italia Urss del 1979, importantissimo documento che non deve essere dimenticato né dai giuristi né dai pratici, sull’assistenza giudiziaria civile, copre l’intera materia dell’assistenza giudiziaria tra Italia e Paesi (ex )Urss e quella del riconoscimento delle decisioni ed esecuzioni delle stesse in materia civile.
La convenzione viene firmata nel 1979, dieci anni prima della caduta del muro di Berlino, l’anno dell’inizio della guerra in Afghanistan e della firma del Salt II (Limitazione Armi Strategiche). Un anno controverso e contraddittorio, ma di grande importanza storica.
E’ composta da 32 articoli e divisa in due parti, la prima formalmente rivolta ad assicurare concreta assistenza ai cittadini di entrambi le parti, e la seconda volta al riconoscimento ed esecuzione degli atti e delle sentenze sempre di entrambi le parti. Una operazione non facile per le differenze strutturali, formali, sostanziali e pratiche tra i due ordinamenti, che la cortina di ferro non aiutava a rendere omogenei.
E quindi le questioni inerenti la prima parte della Convenzione e cioè le attività di rogatorie, di notifiche degli atti, l’immunità dei testimoni e degli esperti, le modalità di notifica, di trasmissione delle informazioni, di riconoscimento formale dei documenti, delle traduzioni, della lingua da usare nei documenti sono norme in parte superate dall’evolversi delle condizioni di operatività di altri trattati. Diversamente la seconda parte della Convenzione è interessante ed estremamente valida e determinante.
Dall’art.19 in poi il tema è il riconoscimento e le decisioni in materia civile, con la specificazione degli atti di cui può essere richiesta la decisione, le modalità per la procedura e gli elementi della richiesta, motivi dell’eventuale rifiuto.
L’art 19 della Convenzione precisa: ”Ciascuna parte contraente riconosce le decisioni giudiziarie definitive in materia civile (ivi comprese le questioni di famiglia), nonché le sentenze penali per la parte relativa al risarcimento dei danni conseguenti ad un reato pronunciate sul territorio dell’altra parte contraente da tribunali competenti ai sensi dell’art.24 della presente Convenzione.”
L’art.24 della Convenzione qui richiamato specifica che i tribunali sono considerati competenti quando alla data della presentazione dell’istanza in convenuto aveva il domicilio o la residenza nel Territorio della parte contraente richiedente; la controversia riguarda l’attività di uno stabilimento o simili che parte convenuta possiede nel territorio della parte contraente richiedente; l’obbligazione contrattuale è stata o deve essere eseguita nel territorio della parte contraente richiedente; nelle cause per la richiesta degli alimenti, l’attore aveva domicilio o residenza nel territorio della parte richiedente. In deroga a quanto detto sopra viene inoltre precisato che per quanto riguarda cause relative a beni immobili è considerato esclusivamente competente il tribunale della parte contraente sul cui territorio il bene è situato, e per le cause relative allo status delle persone è considerato esclusivamente competente il tribunale della parte contraente alla quale la persona richiedente appartiene per cittadinanza.
Cosa si intende qui per status delle persone? Per status delle persone non può che intendersi il complesso delle norme determinate dalla cittadinanza di ciascuno. Quindi: nascita, la medesima cittadinanza, il diritto al nome, la capacità giuridica. La scelta del riferimento alle norme relative allo status forse non è molto felice come argomentazione, però è evidente che include la attribuzione del nome e del cognome (diritto personalissimo escluso dalla capacità di intervento di autorità pubbliche estranee alla Nazione di cittadinanza sia nella valutazione e classificazione dottrinale sia in forza della Convenzione di Monaco del 1980) ed esclude quello sulla costituzione e mutazione dei rapporti familiari e quindi, espressamente, sulle adozioni. Sui principi regolatori delle norme di diritto pubblico e sul loro rapporto con l’ordinamento internazionale, ci sarebbe da scrivere volumi e quindi rimandiamo l’impegno.
Torniamo all’art 19 della convenzione che al numero due indica ulteriori casi di recepimento tassativamente previsto: le parti contraenti riconoscono tassativamente le seguenti decisioni “il riconoscimento di paternità, la costituzione della tutela, curatela, ed adozione, nonché la cessazione di tali rapporti, adottati dalle competenti istituzioni dell’URSS ed i corrispondenti provvedimenti di volontaria giurisdizione adottati dai Tribunali italiani”.
Il riferimento alla adozione maggiorenni quindi è esplicita, di immediata lettura. Non si discute sul contenuto dell’accordo preso nella Convenzione: le sentenze italiane di adozione maggiorenni devono essere recepite dalle competenti autorità Bielorusse.
Contenuto del recepimento: efficacia. L’art. 19 espressamente prevede che le decisioni relative al riconoscimento di paternità, alla costituzione di tutela e curatela ed adozione, nonché la cessazione di tali rapporti (con espresso riferimento alle procedure di volontaria giurisdizione italiana ed a quelle delle competenti autorità dell’URSS) debbano avere la stessa efficacia giuridica delle corrispondenti decisioni adottate dai competenti organi della parte contraente che recepisce. E questa è una specificità relativa al solo riconoscimento delle decisioni di riconoscimento di paternità, alla costituzione di tutela e curatela ed adozione instaurate anche con procedure di volontaria giurisdizione, indispensabile al fine di omologare istituti affini ma non identici. “Le decisioni indicate al paragrafo 2 del presente articolo, nel territorio della parte contraente dove vengono riconosciute, hanno la stessa efficacia giuridica delle corrispondenti decisioni adottate dai competenti organi di detta parte contraente” (fonte ITRA archivio Ministero degli Esteri Roma).
Modalità per ottenere il recepimento secondo la Convenzione. Pochissime formalità. Istanza e documenti. La procedura giudiziaria viene formalizzata ai sensi dei codici di procedura in vigore nelle rispettive Nazioni.
Specificità dell’art.28 della Convenzione. Se però non è necessaria una esecuzione vera e propria (quella che in Italia sarebbe da considerare una esecuzione forzata), lo Stato a cui viene richiesto il recepimento può individuare una strada diversa che non quella processuale, per il recepimento.
Motivi di rifiuto del recepimento. Il recepimento può essere rifiutato se la decisione o la sentenza è stata presa in violazione ai diritti di difesa, violi per il suo specifico contenuto, quindi intrinseco al caso portato in esame e non alla fattispecie di diritto o all’istituto perché questo è già stato valutato come ammissibile, i principi fondamentali dello Stato a cui viene chiesto il recepimento, o ponga in pericolo l’ordine pubblico.

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